Sanzione per omessa demolizione: necessaria motivazione sulla misura massima (TAR Lombardia n. 3944 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, è doverosa nell’an ma non nel quantum. Al di fuori delle ipotesi tassative in cui il legislatore impone la misura massima, la graduazione della sanzione tra il minimo e il massimo edittale costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e deve essere sorretta da un’adeguata motivazione, secondo i principi di congruità e proporzionalità. La destinazione dei proventi alla demolizione e alla rimessione in pristino, prevista dall’art. 31, comma 4-ter, non può da sola giustificare l’applicazione del massimo edittale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, pari alla misura massima, per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione adottata a seguito dell’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire per opere abusive. La vicenda traeva origine da un precedente contenzioso, definito sfavorevolmente per il ricorrente con sentenza di questo TAR, confermata dal Consiglio di Stato. Nel giudizio in esame, il ricorrente rinunciava ai primi tre motivi di ricorso, fondati sull’invalidità derivata degli atti presupposti, e insisteva nel quarto motivo, con il quale contestava la quantificazione della sanzione nella misura massima.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della rinuncia ai primi tre motivi, si concentrava sul quarto motivo, ritenendolo fondato. L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 prevede una sanzione pecuniaria tra euro 2.000 e euro 20.000, da irrogare nella misura massima solo nelle ipotesi tassative di abusi realizzati su aree ed edifici vincolati, come quelli a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. In tali casi l’amministrazione non dispone di margine di apprezzamento.
La giurisprudenza citata dal Collegio conferma che, al di fuori di tali ipotesi, la determinazione dell’importo è esercizio di discrezionalità amministrativa, soggetto all’onere motivazionale. Il provvedimento impugnato, che aveva applicato il massimo edittale limitandosi ad asserire che i proventi spettano al Comune e sono destinati alla demolizione, non individuava alcuna delle ipotesi tassative né esplicitava le ragioni della scelta.
Il richiamo all’art. 31, comma 4-ter, d.P.R. n. 380/2001 non poteva colmare la carenza motivazionale, poiché tale disposizione disciplina esclusivamente la destinazione dei proventi e non contiene criteri per la quantificazione. La natura afflittiva e deterrente della sanzione è autonoma rispetto al recupero delle spese per l’esecuzione degli interventi ripristinatori, oggetto di distinta disciplina nel medesimo testo unico edilizia.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di rideterminare la misura della sanzione, motivando la quantificazione alla luce dei principi di congruità e proporzionalità. Le spese di lite sono state compensate per la natura e peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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