Il diniego di cittadinanza per i precedenti penali del figlio (TAR Lazio n. 4715 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione può legittimamente valutare, nell’ambito del giudizio prognostico sulla compiuta integrazione del richiedente, anche i precedenti penali dei familiari conviventi, i cui rapporti filiali costituiscono indice di un legame stabile che può indurre il naturalizzando ad agevolare comportamenti contrari all’ordinamento. La valutazione amministrativa dei fatti oggetto di vicenda penale si pone su un piano autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale, sicché i comportamenti pregressi restano valutabili anche a prescindere dagli esiti processuali o dall’estinzione del reato per il buon esito della messa in prova. Il diniego non integra violazione del principio di personalità della responsabilità penale, non estendendo all’interessato le conseguenze penali ma impedendo che la concessione dello status possa recare danno alla comunità nazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana il 17 marzo 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con decreto del 6 settembre 2024 il Ministero dell’Interno respingeva la domanda, rilevando a carico del figlio convivente plurime notizie di reato per violenza sessuale, furto in abitazione, furto con strappo e ricettazione, nonché un provvedimento di collocamento in comunità. Avverso tale decreto il ricorrente deduceva l’illegittimità per motivazione generica e aprioristica, fondata sulla mera esistenza di precedenti a carico di uno dei quattro figli, per fatti risalenti al 2016.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto infondato il ricorso, osservando che i plurimi precedenti penali del figlio convivente rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del nucleo familiare di riferimento. La circostanza che tali precedenti non riguardino personalmente il ricorrente non intacca la legittimità del diniego, poiché la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre il naturalizzando ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, condotte contrarie all’ordinamento giuridico.
Il Collegio ha richiamato il principio della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, in forza del quale lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza sul piano penale, civile e amministrativo. Ne deriva che l’estinzione del reato di violenza sessuale per il buon esito della messa in prova non impedisce all’Amministrazione di valutare i medesimi fatti come storici indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme, rimanendo tali valutazioni su un piano differente e autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale.
La decisione ha inoltre valorizzato la rilevanza dei reati commessi dal familiare nel “periodo di osservazione” decennale antecedente la domanda, rilevando che i reati di violenza sessuale, furto e ricettazione presentano un massimo edittale superiore alla soglia di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, oltre la quale si collocano i reati ostativi alla concessione della cittadinanza richiesta iure matrimonii, persino a favore del coniuge di cittadino italiano. La concessione della cittadinanza costituisce espressione del potere sovrano dello Stato e richiede che nessuna ombra di inaffidabilità sussista circa la piena adesione ai valori costituzionali, con possibilità di reiterazione dell’istanza a distanza di un anno dal primo rifiuto.
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Nota della Redazione
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