Anticipazione dei tempi nell’offerta tecnica e tassatività delle cause di esclusione (TAR Emilia-Romagna n. 829 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, la disposizione della lettera di invito che commina l’esclusione per l’anticipazione nell’offerta tecnica di elementi propri dell’offerta economica deve essere inequivocabilmente chiara nel proprio contenuto. Qualora la lex specialis presenti una palese contraddittorietà, valorizzando il medesimo dato quantitativo sia per la valutazione tecnica sia per quella economica, l’operatore viene indotto in errore e non può essergli applicata l’esclusione, che costituisce extrema ratio. L’esclusione, infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, può essere disposta solo in presenza di clausole chiare, essendo le cause di esclusione tassative e non estendibili in via interpretativa.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente, classificatosi secondo in una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di restauro di un immobile storico, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa controinteressata. Con il ricorso principale deduceva due ordini di censure: l’illegittima attribuzione del punteggio tecnico alla controinteressata, per aver considerato nell’importo di una precedente commessa anche lavorazioni di categoria diversa da quella prevalente, e la mancata esclusione della stessa per aver anticipato nell’offerta tecnica la riduzione dei giorni di esecuzione dei lavori, elemento che, secondo la lex specialis, avrebbe dovuto essere indicato solo nell’offerta economica. L’impresa aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, eccependo l’inammissibilità dell’offerta del Consorzio e l’illegittima attribuzione dei punteggi. Il Consorzio proponeva altresì motivi aggiunti avverso il contratto stipulato medio tempore, chiedendone l’inefficacia, oltre al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualificando le amministrazioni centrali coinvolte nell’attuazione del PNRR come controinteressate e non come resistenti, con conseguente necessità della sola integrazione del contraddittorio, poi avvenuta. Ha inoltre superato le eccezioni di tardività della memoria e di omessa impugnazione delle clausole della lex specialis sollevate dalla controinteressata in sede di replica.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto corretta l’attribuzione dei punteggi alla controinteressata. Con riferimento al criterio B, ha escluso la violazione della par condicio: la qualificazione nella categoria OG2, che comprende un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche, consente di eseguire anche lavori riconducibili alla categoria OS6, i quali, se realizzati su un bene culturale, acquisiscono la medesima specialità e possono essere considerati quale precedente esperienza qualificante. In relazione al criterio A.2, oggetto di valorizzazione non era l’esecuzione diretta delle lavorazioni specialistiche, bensì l’attività di coordinamento nella realizzazione dei lavori, non contestata dalla ricorrente.

Quanto al profilo della pretesa anticipazione dell’offerta economica, il Collegio ha rilevato una palese contraddittorietà nella lex specialis: da un lato, il criterio C1 premiava la minor durata dei lavori, imponendone l’indicazione nel cronoprogramma dell’offerta tecnica; dall’altro, il capitolo 16 della lettera di invito sanzionava con l’esclusione l’anticipazione di indicazioni cui si potesse risalire all’entità dei ribassi. Tale antinomia, determinando una duplicazione di punteggio per il medesimo elemento e inducendo in errore gli operatori circa le modalità di presentazione dell’offerta, impediva di configurare l’esclusione come conseguenza automatica, difettando il requisito di chiarezza della clausola.

Il Collegio ha quindi richiamato l’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, affermando la tassatività delle cause di esclusione e la nullità delle clausole che ne prevedano di ulteriori: l’esclusione, quale extrema ratio, richiede che la clausola che la commina sia inequivocabilmente chiara. Ne è derivato il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti, la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale e il rigetto della domanda risarcitoria per assenza di condotta illecita, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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