Riconoscimento titolo rumeno: Adeverinta utile ma non necessaria (TAR Lazio n. 2680 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’assenza dell’Adeverinta ministeriale non può condurre di per sé al rigetto dell’istanza. L’Amministrazione deve comunque procedere a una valutazione concreta e individuale dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, comparando il percorso formativo estero con quello richiesto in Italia. La certificazione ministeriale costituisce elemento utile, ma non necessario, del procedimento, poiché il Nivel e gli altri titoli universitari sono autonomamente rilevanti. Ove emerga una corrispondenza solo parziale, il Ministero può disporre opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Al rigetto è precluso il ricorso quando l’inerzia procedimentale dell’Amministrazione abbia ostacolato l’adempimento istruttorio del richiedente, in violazione dei doveri di collaborazione e buona fede.
Il Fatto
Il ricorrente, docente laureato in Scienze statistiche, ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Romania, per la classe di concorso A-26 Matematica. L’Amministrazione ha avviato il procedimento, ha comunicato i motivi ostativi e ha infine rigettato l’istanza con il provvedimento prot. 14279 del 07.04.2025.
Il diniego si fonda sull’assenza dell’Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, attestante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di istruttoria, omessa comparazione dei percorsi formativi e violazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria nn. 19-22 del 2022. L’istanza cautelare è stata accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro applicabile. Le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali sono disciplinate dalla Direttiva 2005/36/CE, recepita dal d.lgs. n. 206/2007, espressione dei principi di libera circolazione e proporzionalità. Anche ove non si riconosca la piena applicabilità della Direttiva, permane l’obbligo di valutare le domande ai sensi degli artt. 45 e 49 TFUE, come chiarito dalla giurisprudenza europea richiamata.
Il passaggio centrale riguarda la natura della certificazione richiesta. Il Ministero assume l’Adeverinta come requisito indispensabile. Il Collegio dissente: l’art. 13 della Direttiva richiama sia l’attestato di competenza sia il titolo di formazione. Se l’Adeverinta è riconducibile alla prima categoria, il Nivel — corso psicopedagogico articolato in due livelli con specializzazione disciplinare — costituisce ragionevolmente un titolo di formazione, rilasciato da autorità competente.
Ne deriva che non è possibile desumere dalla norma l’inammissibilità dell’istanza munita del solo Nivel. Le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 18/2022 e n. 22/2022 hanno affermato che la mancanza dei documenti di cui all’art. 13 non è automaticamente ostativa, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza acquisito. La stessa giurisprudenza amministrativa successiva considera i titoli formativi autonomamente rilevanti.
Nel caso di specie il Ministero non ha svolto alcuna valutazione comparativa. La certificazione di Nivel I e II depositata dal ricorrente attesta un percorso nel campo della statistica, coerente con la classe di concorso richiesta. L’Adeverinta ministeriale, sopravvenuta, si limita a riepilogare le esperienze già documentate.
Il Collegio censura inoltre la condotta procedimentale. I termini dell’art. 51 della Direttiva e dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 sono ordinatori, ma il loro mancato rispetto non resta privo di effetti sugli obblighi del richiedente. L’Amministrazione è rimasta inerte per oltre un anno, ha assegnato termini perentori e ha respinto le istanze di proroga, in contrasto con i doveri di collaborazione e buona fede propri del soccorso istruttorio. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto e spese compensate.
Nota della Redazione
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