Revoca del project financing e indennizzo per il promotore (TAR Sicilia n. 2353 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di una procedura di project financing, adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies, primo comma, della legge n. 241/1990, può fondarsi su una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. L’Amministrazione può quindi ritirare un provvedimento già ritenuto legittimo e opportuno, anche senza mutamento della realtà materiale, ove la diversa ponderazione degli interessi risulti ragionevole e sorretta da sopravvenute criticità finanziarie. Una clausola del disciplinare che escluda pretese risarcitorie o di rimborso in caso di revoca anticipata è, in linea di principio, legittima. Tuttavia, una volta indetta la gara sulla base della proposta, la posizione del promotore cessa di essere una mera aspettativa di fatto e diventa aspettativa giuridicamente qualificata. Al promotore spetta pertanto l’indennizzo per il solo danno emergente, parametrato alle spese effettivamente sostenute e provate.

Il Fatto

Un raggruppamento di imprese è stato coinvolto dall’Università in una iniziativa di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione sismica ed energetica di immobili dell’Ateneo. Dopo la dichiarazione di pubblico interesse, l’ammissione al cofinanziamento ministeriale e l’indizione della procedura aperta per l’affidamento della concessione, il Consiglio di Amministrazione ha revocato la gara.

A fondamento della revoca l’Ateneo ha addotto la diversa attribuzione dei finanziamenti pubblici, sopravvenute criticità finanziarie legate al nuovo indirizzo politico, la nuova attribuzione del fondo di finanziamento ordinario, la possibile diversa copertura e la pendenza di ricorsi avverso la procedura. Il promotore ha impugnato gli atti e, in via subordinata, ha chiesto il risarcimento del danno o l’indennizzo, contestando la legittimità della clausola del disciplinare che escludeva ogni pretesa patrimoniale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di rito. Quanto alla tempestività, ha affermato che la conoscenza dei vizi acquisita solo in esito all’accesso agli atti, tempestivamente richiesto, non coincide con la piena conoscenza idonea a far decorrere il termine. Il provvedimento era motivato per relationem con rinvio ad atti presupposti, e non può imporsi al privato un ricorso “al buio”.

Nel merito, la Sezione ha ritenuto che l’Università abbia adeguatamente dimostrato i presupposti della revoca. L’art. 21-quinquies ammette un vero e proprio jus poenitendi: l’atto può essere ritenuto non più opportuno per la sola evoluzione della valutazione discrezionale. Non è quindi decisivo accertare un mutamento del quadro fattuale, poiché la revoca appare ragionevole in ragione del disavanzo finanziario, della riduzione del cofinanziamento e del recupero delle somme relative alla prevenzione incendi.

La Corte ha poi esaminato la clausola di salvaguardia del disciplinare. Fino all’indizione della gara il promotore è titolare di una mera aspettativa e, in caso di revoca anticipata, non spetta di regola né il risarcimento né l’indennizzo. La situazione muta però quando la gara sia stata indetta sulla base della proposta: la posizione si trasforma in aspettativa giuridicamente qualificata e l’unico partecipante alla selezione rafforza ulteriormente tale posizione.

Su questa base il Collegio ha accolto la domanda di indennizzo, aderendo all’orientamento che lo riconosce anche prima della conclusione della procedura, purché dopo la scelta del promotore e l’avvio della gara. Ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1-bis, quando la revoca incide su rapporti negoziali l’indennizzo è parametrato al solo danno emergente: entrano nel computo, se provati, i costi di predisposizione della proposta e del progetto, gli onorari dei consulenti e i costi per la predisposizione dell’offerta.

È stata invece respinta la domanda di responsabilità precontrattuale, in cui sarebbe risarcibile anche il lucro cessante entro i limiti dell’interesse negativo: mancano, nel caso, specifiche allegazioni sulla perdita di concrete occasioni contrattuali. Le spese di giudizio sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *