Variante semplificata ex art. 19 d.P.R. 327/2001 e silenzio-assenso regionale (TAR Sicilia n. 2354 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di variante semplificata agli strumenti urbanistici previsto dall’art. 19 del d.P.R. n. 327/2001, il silenzio-assenso regionale si perfeziona per il solo decorso del termine di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione consiliare e della relativa documentazione, senza che sia necessario un provvedimento regionale espresso di approvazione. Ai fini della formazione dell’assenso rileva la trasmissione degli atti occorrenti all’Assessorato regionale, il cui accertamento può essere desunto da un quadro probatorio documentale coerente, ancorché non integrale. L’effetto si consolida con la successiva determinazione del Consiglio comunale che ne dispone l’efficacia. Il conflitto di interessi del consigliere, in materia urbanistica, è configurabile solo in presenza di una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e uno specifico interesse proprio o di parenti fino al quarto grado, non essendo sufficiente un’utilità riflessa o meramente ipotetica. Le scelte di localizzazione dell’opera e il quadro economico sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza o macroscopico difetto istruttorio.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile a destinazione commerciale con aree pertinenziali adibite a parcheggio. Il Comune ha avviato un intervento di sistemazione stradale che comporta l’acquisizione coattiva di aree private, tra cui una parte dell’area di parcheggio, inserita nel piano particellare di esproprio.

Poiché il progetto non risultava conforme allo strumento urbanistico, il Consiglio comunale ha attivato la procedura di variante semplificata ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, richiamando l’art. 19 del medesimo testo normativo. Dopo una prima approvazione annullata dallo stesso Consiglio e una successiva riapprovazione, l’Assessorato regionale ha richiesto integrazioni. Il Consiglio ha quindi adottato nuove delibere e, con due successive determinazioni, ha dichiarato l’efficacia della variante assumendo l’intervenuto perfezionamento del silenzio-assenso regionale. La ricorrente ha impugnato le delibere e, con motivi aggiunti, il silenzio-assenso, deducendo il mancato compimento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle contrapposte eccezioni di tardività e inammissibilità relative all’impugnazione del silenzio-assenso regionale, poiché le censure risultano comunque infondate nel merito. La questione centrale riguarda la prova della trasmissione all’Assessorato regionale della deliberazione consiliare e degli allegati, da cui dipende il perfezionamento del meccanismo procedimentale.

Dai documenti depositati dall’Amministrazione regionale emerge la trasmissione della deliberazione in data 11 agosto 2025 con i relativi allegati, compreso l’atto integrativo di validazione. Il Collegio osserva che la data di arrivo non è del tutto leggibile, ma può ragionevolmente presumersi la ricezione non oltre il mese di agosto 2025. Ne consegue che il silenzio-assenso si è formato al più tardi alla fine di novembre, come attestato dalle delibere consiliari che ne hanno dichiarato l’efficacia.

La Sezione richiama l’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, secondo cui, ove la Regione o l’ente delegato non manifesti il proprio dissenso entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione e della completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’efficacia. La norma non richiede un provvedimento regionale espresso, ma il decorso del termine in presenza della ricezione degli atti occorrenti. Gli elementi richiamati integrano un quadro probatorio sufficiente, non risultando dimostrata in modo convincente l’effettiva incompletezza della documentazione. Sono pertanto infondate le censure avverso le delibere che hanno dichiarato l’efficacia della variante e quella derivata sulla dichiarazione di pubblica utilità.

Quanto al dedotto conflitto di interessi, la censura è inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata. L’art. 78, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 esclude l’obbligo di astensione per i provvedimenti di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo che sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o dei parenti fino al quarto grado. Nel caso concreto la ricorrente deduce un’utilità indiretta e mediata, non idonea a integrare la fattispecie legale.

Sulle censure relative ai pareri di regolarità tecnica e contabile, il Collegio rileva l’inammissibilità delle doglianze che contestano in via diretta la congruità dell’indennità di esproprio, profilo estraneo al sindacato sulla legittimità della variante. Nel merito, la mera divergenza tra stima amministrativa e stima di parte non è sufficiente a rendere illegittimi i pareri, non emergendo errori manifesti né palese inattendibilità del quadro economico.

Le censure urbanistiche e progettuali attengono a scelte connotate da ampia discrezionalità, sindacabili solo nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti. La ricorrente contrappone una diversa soluzione progettuale senza dimostrare vizi macroscopici. Analogamente, le doglianze in materia ambientale risultano generiche e non fondate, non essendo dimostrata alcuna modificazione sostanziale dell’opera che imponesse la rinnovazione dei pareri o della verifica di assoggettabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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