Revoca della sospensione condizionale per condanna sopravvenuta non sospesa (Cass. pen. Sez. I n. 24758 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sopraggiunga condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per cui il beneficio fu concesso. La clausola di salvezza contenuta nel primo comma dell’art. 168 cod. pen. opera solo quando anche la condanna sopravvenuta sia a pena sospesa, e non quando il giudice della cognizione abbia omesso di reiterare il beneficio. È irrilevante che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen., poiché la valutazione di meritevolezza per la seconda sospensione compete in via esclusiva al giudice della cognizione e non può essere compiuta in sede esecutiva.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile, il condannato aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel quinquennio successivo interveniva una ulteriore condanna, per un delitto commesso dopo la prima sentenza, a una pena non sospesa. Il pubblico ministero chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta. Rilevava che la pena sopravvenuta, sommata alla precedente, non superava i limiti previsti dall’art. 163 cod. pen., e riteneva perciò operante la clausola di salvezza del primo comma dell’art. 168 cod. pen. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Sezione accoglie il ricorso e ricostruisce il rapporto tra gli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. Il presupposto della revoca di diritto è la sopravvenienza, nel quinquennio, di una condanna a pena non sospesa per delitto della stessa indole, non già la mera possibilità astratta di una seconda sospensione.
Il Collegio richiama la Sez. I n. 11612 del 25.02.2021, Rv. 280682-01, secondo cui la revoca deve essere obbligatoriamente disposta quando sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per cui il beneficio fu accordato, anche se il cumulo delle pene inflitte rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura. La valutazione di meritevolezza compete infatti al solo giudice della cognizione.
Nel medesimo senso la Corte richiama la Sez. I n. 8465 del 27.01.2009, Rv. 244398, e la conforme Sez. I n. 24639 del 27.05.2015, Rv. 263973, oltre alla Sez. I n. 49807 del 15.09.2023, Rv. 285459-01. La clausola di riserva del primo comma dell’art. 168 cod. pen. fa salva l’ipotesi in cui il giudice della cognizione ritenga di reiterare il beneficio, ma non attribuisce al giudice dell’esecuzione alcun potere di valutazione sulla seconda condanna.
Il giudice dell’esecuzione, a fronte di una seconda condanna inflitta e non sospesa, pur ricorrendone i limiti di pena, non può che limitarsi a revocare la prima sospensione, conformemente al proprio ruolo, che non gli consente di rivalutare situazioni già giudicate in sede di cognizione. La salvezza dell’art. 164 cod. pen. attiene, pertanto, alla sola ipotesi in cui entrambe le pene siano sospese.
Verificate nel caso concreto le condizioni di legge, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per violazione di legge e, non essendo necessario il rinvio al giudice del merito, dispone direttamente la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 620, lett. L), cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio