Ravvedimento operoso e dosimetria della pena: valutazione insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 11895 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, l’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309/1990 richiede che il giudice accerti l’utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall’imputato, con valutazione non censurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione logica ed esaustiva. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità mediante l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è ammissibile solo quando la quantificazione costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, seconda sezione penale, ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Torino aveva dichiarato il ricorrente responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, limitatamente ad alcune cessioni, unificati i fatti dalla continuazione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. La condanna è stata inflitta nella misura di anni quattro e mesi dieci di reclusione, oltre multa.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del ravvedimento operoso e, con un secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza di entrambe le doglianze. Quanto al primo motivo, il giudice di merito ha correttamente negato l’attenuante di cui all’art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309/1990, poiché le indicazioni fornite dall’imputato erano generiche e inidonee a offrire elementi concreti ai fini delle indagini.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui per l’applicazione dell’attenuante occorre accertare l’utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, con valutazione non censurabile in sede di legittimità ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. IV n. 3946 del 2021; Sez. III n. 31767 del 2022).
Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che la quantificazione della pena base, operata dal primo giudice e confermata in appello, si giustifica alla luce dell’ingente quantitativo di droga ceduto e detenuto e della non occasionalità della condotta. Tali parametri, valutati ai sensi dell’art. 133 cod. pen., hanno condotto a ritenere congrua una pena base superiore al minimo edittale.
La Corte ha ribadito il principio per cui la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il cui sindacato in legittimità è ammissibile solo quando la quantificazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. II n. 36104 del 2017; Sez. III n. 6877 del 2017; Sez. II n. 12749 del 2008).
Nota della Redazione
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