Revoca in executivis della sospensione condizionale per causa ostativa pregressa (Cass. pen. Sez. I n. 35008 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta di parte solo quanto al petitum, che delimita il perimetro decisorio, ma non anche quanto alla causa petendi: egli può decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dall’istante. Ne consegue che la genericità o la non puntuale qualificazione giuridica dell’istanza del pubblico ministero non giustifica il rigetto della domanda di revoca della sospensione condizionale. Una volta individuato il petitum, il giudice dell’esecuzione deve verificare d’ufficio se il beneficio sia stato concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., per l’esistenza di cause ostative documentalmente non note al giudice della cognizione, e se ricorrano i presupposti della revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. Il potere incontra il limite del consolidamento del beneficio ex art. 167 cod. pen.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del 06.10.2016, irrevocabile il 07.06.2018, e con decreto penale del 04.02.2020, irrevocabile il 16.09.2020. A sostegno indicava la sopravvenienza di ulteriori condanne e la preesistenza di precedenti penali.
Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza, rilevandone la genericità e l’assenza di argomentazioni sui presupposti di legge; escludeva il superamento del limite biennale delle pene sospese e la ricorrenza delle cause ostative, stante la diversità di indole dei reati. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo di genericità dell’istanza, ritenendolo non decisivo. In materia di esecuzione opera il principio della domanda, ma una volta individuato il petitum il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica né alle sole ragioni dell’istante, potendo decidere sui presupposti normativi effettivamente emergenti dagli atti (Sez. I n. 45791 del 03.12.2024).
Sul vizio genetico, le Sezioni Unite n. 37345 del 23.04.2015 hanno chiarito che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative non documentalmente note al giudice della cognizione. Il principio opera anche quando la causa ostativa consista nella preesistenza di una condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, rilevante ex art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., ove il cumulo superi i limiti dell’art. 163 cod. pen., secondo la lettura conformata dalla sentenza n. 95 del 1976 della Corte costituzionale.
La Corte richiama poi il principio della parificazione tra condanna a pena sospesa e non sospesa, che opera anche a contrario ai fini della revoca, per il richiamo dell’art. 168, comma 3, cod. pen. all’art. 164, comma 4, cod. pen. (Sez. I n. 5155 del 05.12.2025), con il limite del consolidamento del beneficio ex art. 167 cod. pen. (Sez. I n. 21603 del 20.02.2024).
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione non poteva escludere la revocabilità sul solo presupposto del mancato superamento del limite biennale delle pene sospese. Doveva verificare se, al momento della concessione, esistessero precedenti condanne a pena detentiva per delitto, sospese o non sospese, e se la causa ostativa fosse nota al giudice della cognizione. L’ordinanza non si confronta con la pregressa sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 12.12.2012, a pena non sospesa, né con la sentenza del 06.10.2016.
Quanto alla revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., il cumulo va compiuto su tutte le condanne rilevanti nel periodo, non solo su quelle sospese, e l’anteriorità del reato va riferita alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio. Il giudice dell’esecuzione ha omesso tali verifiche, limitandosi alla diversità di indole dei reati. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio.
Nota della Redazione
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