Conflitto di competenza insussistente nel riesame di sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. I n. 35012 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un conflitto negativo di competenza nel caso in cui il Tribunale del riesame, investito dell’impugnazione di un provvedimento cautelare reale, prospetti il contrasto sulla base della ritenuta connessione tra il reato contestato all’indagato e reati più gravi ascritti ad altri soggetti. Il conflitto presuppone che due o più giudici prendano o rifiutino contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, con conseguente stasi procedurale rimovibile solo attraverso l’individuazione del giudice competente. Il Tribunale del riesame è chiamato a pronunciarsi ai fini del compimento di singoli specifici atti e non esercita una potestà cognitiva funzionale alla definizione del processo, sicché non può provocare l’individuazione del giudice della futura fase di cognizione.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari di Salerno aveva disposto, in data 1° luglio 2024, il sequestro preventivo di una somma di denaro quale profitto di un reato contestato a un indagato, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 648-quater cod. pen. Il Giudice per le indagini preliminari di Napoli, investito della richiesta ex art. 27 cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento con decreto del 13 marzo 2026. Nel frattempo la Corte di assise di Salerno, con sentenza del 26 febbraio 2026, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in sede di cognizione, affermando la competenza del Tribunale di Napoli.

Adito con richiesta di riesame, il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza, ravvisando la connessione tra i delitti e indicando il foro competente nella Corte di assise di Salerno. Il conflitto è stato rimesso alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla pacifica ammissibilità del conflitto tanto nella fase di cognizione quanto in quella delle indagini preliminari, sulla base del disposto dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. Tale norma, non definita dal legislatore in modo tassativo, copre i casi in cui il dissenso tra giudici diversi, relativo al medesimo fatto, determini una stasi procedurale rimovibile solo con l’individuazione del giudice competente al compimento di specifici atti.

Il Collegio richiama il costante indirizzo di legittimità (Sez. U n. 34655 del 28.06.2005, Sez. I n. 33129 del 06.07.2004, Sez. V n. 1859 del 22.04.1999), che limita l’ambito dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. ai contrasti dai quali derivi una paralisi dell’attività processuale. Osserva però che all’iniziativa del giudice che solleva il conflitto non può assegnarsi la funzione di provocare l’individuazione della competenza per la futura celebrazione del giudizio di cognizione: il Tribunale del riesame, come il Giudice per le indagini preliminari, è chiamato a pronunciarsi ai fini del compimento di singoli specifici atti, mentre il secondo è abilitato a esprimere valutazioni sulla propria competenza solo “limitatamente al provvedimento richiestogli”, secondo l’art. 22, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso concreto, l’indagato risponde di un solo capo di imputazione ed è soggetto diverso dall’imputato del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. assunto come più grave. Le considerazioni del Tribunale del riesame, fondate sull’ipotizzata connessione con reati contestati ad altri, non sono pertinenti al medesimo fatto attribuito alla medesima persona richiesto dall’art. 30, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. I n. 31660 del 01.07.2021). Né emerge una stasi, avendo il Giudice per le indagini preliminari di Napoli confermato il sequestro.

La Corte richiama infine il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19652 del 15.01.2026, secondo cui non sussiste conflitto quando il giudice, pur ritenendosi incompetente, disponga comunque la misura e contestualmente sollevi il conflitto: il provvedimento resta valido ed efficace, essendosi esaurita la potestà decisoria. Il conflitto, così proposto, è dunque ritenuto insussistente, con ritrasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria che lo ha sollevato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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