Ricorso inammissibile se riproduce censure già disattese dal giudice di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 10728 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per riproduzione di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, il motivo che contesti la qualificazione giuridica del fatto limitandosi a ribadire il diverso esito di un altro procedimento. A norma dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, sicché non assumono rilievo, sul piano del vizio di motivazione, la disparità di trattamento o il contrasto con altro giudizio sul medesimo fatto. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione esente da manifesta illogicità, non essendo necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi dedotti, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena per il reato di fabbricazione di esplosivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; con il secondo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, non scandite da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata e, per di più, manifestamente infondate.
I giudici di merito avevano evidenziato, con motivazione logica ed esaustiva, come il compendio probatorio dimostrasse la sussistenza del reato contestato. Avevano ritenuto irrilevante che in un diverso procedimento, a carico di coimputati, il medesimo fatto fosse stato diversamente qualificato, dando atto della totale coincidenza della contestazione in fatto.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, a norma dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., i vizi di legittimità sono sempre interni al provvedimento: non rilevano la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso analogo (Sez. I n. 4875 del 2012). Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità non ricorre quando verta sulla valutazione giuridica degli stessi fatti.
Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, fondata sull’estrema gravità del fatto e sulla totale assenza di segni di resipiscenza, e resta insindacabile in legittimità (Sez. VI n. 42688 del 2008).
Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi da tale valutazione (Sez. II n. 3609 del 2011; Sez. VI n. 34364 del 2010). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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