Inappellabilità sentenze proscioglimento ex art 550 cod proc pen manifestamente infondata (Cass. pen. Sez. II n. 31440 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. La limitazione dei mezzi di impugnazione esperibili dalla parte pubblica si fonda su un criterio oggettivo, basato sul grado di minore complessità dell’accertamento di determinate categorie di reati, e rientra nei limiti della discrezionalità del legislatore. La garanzia del doppio grado di giurisdizione non trova riconoscimento costituzionale e la preclusione dell’appello non incide sull’attuazione dell’obbligatorietà dell’azione penale, restando esperibile il ricorso per cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 30 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 3 marzo 2025, che aveva assolto gli imputati dal reato di invasione di terreni o edifici per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollecitata dall’appellante, dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza degli artt. 24 della legge n. 87/1953 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sulla questione di costituzionalità. Il ricorrente ha sostenuto che la norma violerebbe il principio di uguaglianza e il principio del giusto processo, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 26/2007 e n. 34/2020.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dato continuità all’orientamento recente secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. Il Collegio ha richiamato la pronuncia conforme Sez. 6, n. 14480 del 26/03/2026, Korita.
La limitazione dei mezzi di impugnazione della parte pubblica si fonda su un criterio oggettivo, basato sul grado di minore complessità dell’accertamento di determinate categorie di reati. Tale scelta rientra nei limiti della discrezionalità del legislatore e non è sindacabile con l’incidente di costituzionalità.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale. Con la sentenza n. 34 del 2020 la Consulta ha affermato che il processo penale è caratterizzato da una asimmetria strutturale tra i due antagonisti principali, essendo l’una un organo pubblico che agisce a tutela di interessi collettivi e l’altra un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali. Le alterazioni della simmetria sono compatibili con il principio di parità a due condizioni: un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero e la loro contenutezza entro i limiti della ragionevolezza.
La Corte ha inoltre valorizzato le sentenze n. 298 del 2008 e n. 42 del 2009, che hanno ritenuto non eccedente i limiti di compatibilità con il principio di parità l’esclusione dell’appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace. La scelta trova giustificazione nell’opportunità di evitare un secondo giudizio di merito nei confronti di soggetti già prosciolti e nel riequilibrio dei poteri rispetto a un assetto in cui l’imputato versava in posizione di svantaggio.
Il Collegio ha infine chiarito che la rinuncia all’udienza preliminare, prevista per i reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., rende logica anche la limitazione dei mezzi di impugnazione al solo ricorso per cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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