Reato continuato: aumenti non superiori al giudicato di cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 11950 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, essendosi sul punto formato il giudicato in favore del condannato. Il limite non opera, invece, quando il precedente provvedimento di unificazione sia stato emesso da altro giudice dell’esecuzione, poiché rispetto a tale determinazione non si è formato alcun giudicato. Quanto alla sostituzione della pena detentiva breve, la competenza residuale del giudice dell’esecuzione è eccezionale e sussiste solo se, all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il procedimento pendeva innanzi alla Corte di cassazione; non è prevista per offrire una seconda chance a chi non abbia esercitato la facoltà nel giudizio di cognizione.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 27 novembre 2024, accoglieva l’istanza del condannato, riconosceva la continuazione fra il reato giudicato con una prima sentenza di condanna e quello oggetto di una seconda sentenza, rideterminava la pena complessiva e rigettava la richiesta di sostituzione della pena detentiva con altra pena.

Avverso il provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: la violazione del divieto di reformatio in peius nella quantificazione degli aumenti per i reati-satellite e la mancata sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. Il sostituto procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6296 del 2016: il giudice dell’esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile. Il limite, precisa la Sez. I n. 28135 del 2021, opera solo rispetto alla valutazione compiuta in sede di cognizione, non anche rispetto a un precedente provvedimento emesso in sede esecutiva.

Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione, dopo avere assunto come pena base quella inflitta con la prima sentenza, ha rideterminato la pena per i soli reati-satellite applicando per dodici cessioni un aumento di gran lunga superiore a quello stabilito dal giudice della cognizione per undici episodi, con ciò violando il giudicato formatosi in favore del condannato. L’ordinanza va pertanto annullata sotto il profilo della determinazione della pena.

Il secondo motivo è infondato. Ai fini del regime transitorio dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022 determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione e consente al condannato di presentare l’istanza di sostituzione al giudice dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione può essere destinatario dell’istanza solo nei casi eccezionali individuati dalla norma, non essendo il destinatario naturale delle richieste ex art. 545-bis cod. proc. pen.

Nel caso in esame tale situazione non ricorre: i procedimenti non pendevano davanti alla Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022. L’imputato avrebbe dovuto e potuto rivolgere l’istanza al giudice della cognizione e, non avendolo fatto, è decaduto. La competenza residuale del giudice dell’esecuzione non è prevista per offrire una seconda chance, ma per consentire l’esercizio della facoltà a chi aveva il processo pendente non più nelle fasi di merito.

Ne segue l’annullamento con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, limitatamente alla misura della pena complessiva, con rigetto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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