Revoca per causa ostativa ignota al giudice di primo grado (Cass. pen. Sez. I n. 11777 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello d’appello. Quest’ultimo, non investito dell’impugnazione sul punto, non può revocare d’ufficio il beneficio, in ossequio al principio devolutivo, non avendo espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita. Il giudice dell’esecuzione può dunque intervenire quando il titolo esecutivo sia stato formato sulla base di una causa ostativa non conosciuta dal giudice della cognizione, senza che ciò integri violazione del giudicato. Il controllo esecutivo riguarda i presupposti di concedibilità del beneficio, non il merito della decisione.
Il Fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 17 novembre 2023 ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all’interessata con sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che il beneficio fosse stato concesso in violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen.: al momento della pronuncia del titolo, il giudice non aveva contezza che era già divenuta irrevocabile una precedente sentenza con cui il medesimo beneficio era stato concesso una seconda volta. Nel fascicolo del dibattimento era presente un certificato del casellario in cui la seconda concessione non risultava. Contro tale provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata acquisizione del fascicolo del dibattimento e il difetto di motivazione sulla conoscibilità della causa ostativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. I due motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice dell’esecuzione acquisito il fascicolo del dibattimento, al fine di verificare se e in che modo il giudice della cognizione avesse avuto, o avrebbe potuto avere, conoscenza della causa ostativa alla conferma del beneficio.
Per la Corte, il giudice dell’esecuzione ha dato adeguato conto della mancata conoscenza della causa ostativa da parte del giudice di primo grado. Egli ha valorizzato gli specifici riferimenti alle date di pronuncia delle sentenze e il fatto che l’irrevocabilità della sentenza di condanna non risultava dal certificato del casellario inserito nel fascicolo del dibattimento. La motivazione resa risulta corretta e non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorrente si è limitato a censurare, in termini di assoluta genericità, il presupposto di fatto della decisione. Questo presupposto è invece conforme al principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01, secondo cui è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello.
La Corte ha richiamato la ragione di tale approdo: il giudice d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, non può revocare d’ufficio il beneficio in ossequio al principio devolutivo, non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita. Da ciò discende la legittimità dell’intervento del giudice dell’esecuzione, che non invade il giudicato ma ne verifica i presupposti di formazione. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione