Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e riforma della sentenza assolutoria (Cass. pen. Sez. V n. 2127 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado e condannato l’imputato, sia pure ai soli effetti civili, sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa ritenuta decisiva. La regola processuale posta dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Ne consegue che, in simili casi, all’annullamento della sentenza d’appello in relazione ai soli capi che riguardano l’azione civile segue, ex art. 622 cod. proc. pen., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Il Fatto

La Corte d’appello di Potenza, riformando la sentenza assolutoria del Tribunale, ha condannato l’imputata al risarcimento dei danni in favore della parte civile in relazione all’originaria contestazione dei reati di minaccia e molestie. Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, e 546 lett. e) cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione.

Il ricorrente si duole che il ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado sia avvenuto non sulle prove legittimamente acquisite nel dibattimento, ma su quelle assunte in un diverso procedimento, e che la sentenza emessa in altro giudizio non potesse avere efficacia di prova in relazione ai fatti storici da essa accertati. Si assume, inoltre, che le deposizioni testimoniali di altro giudizio non avrebbero potuto essere utilizzate e che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a rivalutare le prove già acquisite con una motivazione rafforzata.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e dichiara di voler dare continuità all’orientamento secondo cui è rilevabile d’ufficio, anche nel giudizio di legittimità, l’omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva. La regola processuale posta dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. è qualificata come garanzia fondamentale, la cui violazione rende la sentenza emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Il Collegio osserva che, nella specie, la ricorrente non si duole tanto del ribaltamento fondato su una difforme valutazione della prova dichiarativa non rinnovata, quanto del fatto che ciò sia avvenuto sulla base di una sentenza emessa in un diverso giudizio e delle prove ivi raccolte. Tuttavia, proprio la rilevabilità d’ufficio della violazione impone di dare continuità all’orientamento richiamato, anche in sede di cassazione.

La Corte collega espressamente tale indirizzo a quello che, sulla scorta della giurisprudenza della CEDU, ha ritenuto che la riforma, anche ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado basata su un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva possa essere disposta solo previo rinnovo, anche d’ufficio, dell’istruttoria dibattimentale. Il principio è richiamato con le Sezioni Unite n. 22065 del 2021 e con la Sez. V n. 43779 del 2023, relativa alla riforma in un giudizio deciso con rito abbreviato.

Quanto all’esito, il Collegio precisa che all’annullamento della sentenza d’appello in relazione alle disposizioni o ai capi che riguardano la sola azione civile deve seguire, ex art. 622 cod. proc. pen., il rinvio per il nuovo giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, richiamando le Sezioni Unite n. 22065 del 2021 e le Sezioni Unite n. 38481 del 2023 in tema di rapporto tra l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. e l’art. 622 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata è pertanto annullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Nulla è liquidato alla parte civile a titolo di spese processuali, stante l’esito favorevole al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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