Nessun accertamento autonomo della collaborazione impossibile per il detenuto (Cass. pen. Sez. I n. 24708 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia di cui all’art. 58-ter ord. pen. non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al tribunale di sorveglianza, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio innanzi al magistrato di sorveglianza. Spetta a quest’ultimo la valutazione della pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare. La qualità di collaboratore di giustizia, così come le situazioni che ne rendano impossibile l’assunzione, non possono formare oggetto di una pronuncia ricognitiva idonea a creare uno status, ma vanno accertate nel procedimento di merito attivato dalla richiesta di ottenimento del beneficio o della misura alternativa, in relazione ai quali l’accertamento costituisce presupposto per superare il divieto dell’art. 4-bis ord. pen.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione di una pena di sette anni e sei mesi di reclusione per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.), presentava al Tribunale di sorveglianza di Firenze istanza di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile. Il Tribunale accoglieva l’istanza con ordinanza motivata dalla risalenza dei fatti, dalla completezza dell’accertamento giudiziale e dall’assenza di contatti con il sodalizio dopo il periodo contestato.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo l’assenza di motivazione sull’impossibilità o inesigibilità di una utile collaborazione, alla luce del ruolo fiduciario assunto dal ricorrente nel sodalizio criminale, ancora operativo nel territorio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato nei limiti della motivazione. La Sezione dà continuità all’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di benefici penitenziari per condannati per reati ostativi, l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione non può essere richiesto autonomamente dal detenuto al tribunale di sorveglianza, neppure in pendenza del procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza, spettando a quest’ultimo valutare la pregiudizialità in concreto dell’accertamento rispetto alla decisione.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la qualità di collaboratore di giustizia, come le situazioni che ne rendano impossibile l’assunzione, non possono formare oggetto di una pronuncia meramente ricognitiva, idonea a creare uno status, ma devono essere accertate nell’ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta del beneficio o della misura alternativa, in relazione ai quali l’accertamento di avvenuta collaborazione o dell’impossibilità di prestarla costituisce presupposto per superare il divieto posto dall’art. 4-bis ord. pen.

Nel caso esaminato, l’istanza era rivolta soltanto all’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile; non era stato chiesto contestualmente alcun beneficio specifico rispetto al quale uno dei reati in espiazione risultasse ostativo. La richiesta prospettava, in via successiva, la possibilità di avanzare istanza di affidamento in prova, peraltro non contenuta nel ricorso depositato.

Pertanto, la Corte conclude che l’istanza era diretta proprio alla ricognizione di uno status, quello del detenuto per reati ostativi in situazione di accertata impossibilità di collaborazione, da spendere per eventuali richieste successive: proprio l’accertamento che il sistema processuale non consente. Conseguentemente, l’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio ex art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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