Affidamento in prova: onere di allegare attività socialmente utile (Cass. pen. Sez. I n. 10338 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la sussistenza di un lavoro stabile non è requisito indispensabile per la concessione della misura, e l’impossibilità di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute non osta al beneficio in presenza di altri elementi idonei a fondare il giudizio prognostico favorevole al reinserimento. La mancanza di occupazione lavorativa costituisce tuttavia uno dei parametri di valutazione e impone al condannato di prospettare un’attività socialmente utile alternativa, corredata della relativa documentazione. Il giudice di merito, valutati i precedenti penali e i procedimenti pendenti, motiva in modo completo quando rigetta la richiesta principale e applica la detenzione domiciliare.
Il Fatto
Il condannato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Taranto, in data 14 dicembre 2022, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova ex art. 47 legge n. 354 del 1975, concessa invece, in via gradata, la detenzione domiciliare.
La richiesta riguardava una pena di un anno e otto mesi di reclusione, di cui a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto del 14 settembre 2020. Il Tribunale aveva rilevato che l’interessato non aveva allegato lo svolgimento di alcuna attività risocializzante.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il rigetto era fondato sulla sola mancanza di un’attività lavorativa, senza valorizzare il programma elaborato dall’UEPE e il parere favorevole all’accoglimento, e che non potevano essere considerati quali elementi negativi i precedenti penali, alla luce dell’evoluzione della personalità e della prospettiva di reinserimento.
La Corte dichiara il ricorso infondato. Muove dal principio per cui il condannato può ottenere la misura quando, non allegando la prospettiva di un lavoro stabile, dimostri quantomeno di impegnarsi in attività utili (Sez. 1, n. 26789 del 2009). La sussistenza di un lavoro, quindi, non è prevista dalla legge come requisito indispensabile.
Il Collegio richiama poi l’orientamento secondo cui, in tema di affidamento in prova, l’impossibilità di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute non osta alla concessione della misura, in presenza di altri elementi idonei a fondare il giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale (Sez. 1, n. 14003 del 2023).
Da tali premesse la Corte trae la conseguenza che la mancanza di attività lavorativa rappresenta uno dei parametri apprezzabili, unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito, e avrebbe imposto all’istante l’onere di prospettare un’altra attività socialmente utile da svolgere.
Il ricorrente, al contrario, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che non era stata indicata alcuna attività risocializzante alternativa e non era stata allegata la relativa documentazione. Il giudice di merito, rilevati i precedenti penali e i procedimenti pendenti, ha fornito una motivazione ineccepibile e completa, rigettando la richiesta principale e applicando la detenzione domiciliare.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.