Falso non grossolano e 497 bis cp: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 36727 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falsificazione di documenti di identificazione, il carattere non grossolano del falso può desumersi dal fatto stesso che gli operanti abbiano dovuto richiedere accertamenti all’anagrafe comunale per stabilirne l’origine: tale circostanza dimostra l’idoneità del documento contraffatto a trarre in inganno. Integra il delitto di cui all’art. 497 bis, comma 2, cod. pen., e non la meno grave ipotesi del comma 1, il documento falso che rechi la fotografia dell’imputato, poiché il rilievo dell’immagine personale su un supporto contraffatto presuppone necessariamente una sua collaborazione alla fabbricazione. La valutazione di non lieve entità del fatto, rilevante ai fini dell’art. 131 bis cod. pen., può fondarsi sulla considerevole quantità di documenti falsi rinvenuti nella disponibilità dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Noia e in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli, per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all’art. 497 bis, commi 1 e 2, cod. pen. La Corte territoriale, pur concedendo il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, ha confermato la condanna.
Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la correttezza della motivazione sulla responsabilità; l’omessa derubricazione nel meno grave delitto di cui al comma 1 dell’art. 497 bis; la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.; l’eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile, esaminando e respingendo tutti i motivi proposti. Quanto al primo, la Corte rileva l’esistenza di una motivazione logica e scevra da vizi, con cui la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del falso grossolano. Il fatto stesso che gli agenti di P.G. abbiano avuto la necessità di richiedere ulteriori accertamenti all’anagrafe comunale per valutare l’origine dei documenti sequestrati consente, secondo la Corte, di affermare l’idoneità dei falsi a trarre in inganno.
Il secondo motivo — violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa derubricazione nel meno grave delitto di cui al comma 1 dell’art. 497 bis cod. pen. — è dichiarato manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, osserva il Collegio, ha correttamente ritenuto configurabile l’ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto che i documenti recavano la foto dell’imputato, il quale, pertanto, deve aver necessariamente collaborato alla contraffazione fornendo le sue immagini.
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è respinto: il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, ritenendo di non poter considerare lieve l’entità dell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato, stante la considerevole quantità di documenti falsi rinvenuti nell’abitazione dell’imputato.
Il quarto motivo, infine, è dichiarato non consentito dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondato. Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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