Querela: la richiesta di punizione può desumersi anche da formule implicite (Cass. pen. Sez. 7 n. 4462 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La volontà punitiva della persona offesa, essenziale per la validità della querela, non richiede l’uso di formule sacramentali, potendo essere desunta dal giudice da espressioni implicite contenute nell’atto. In caso di incertezza interpretativa, l’atto querelatorio deve essere interpretato secondo il principio del favor querelae, che impone di privilegiare la lettura favorevole alla manifestazione della volontà di punizione. La richiesta di dare inizio all’azione penale nei confronti dell’autore del reato costituisce espressione inequivoca di tale volontà. In tema di recidiva, la continuazione dell’attività criminosa e la ricaduta nel reato giustificano l’apprezzamento della pericolosità sociale del reo.
Il Fatto
La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di truffa aggravata, confermando altresì il trattamento sanzionatorio. L’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza avverso la sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si eccepiva il difetto di querela, sostenendo che l’atto sporto dalla persona offesa non contenesse l’espressa richiesta di punizione del responsabile. I giudici di legittimità hanno respinto l’eccezione, rilevando che la formula utilizzata dalla persona offesa, ovvero la richiesta che si desse “inizio all’azione penale nei confronti di chiunque risulti autore”, implicava chiaramente la volontà di punizione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la sussistenza della volontà punitiva non richiede formule particolari e può essere riconosciuta anche in atti che non contengono una manifestazione esplicita, i quali, in caso di incertezza, vanno interpretati alla luce del favor querelae.
Quanto al secondo motivo, con cui si censurava la conferma del giudizio di responsabilità, la Corte ha ritenuto il motivo reiterativo di rilievi già adeguatamente disattesi dai giudici di merito. La motivazione della sentenza impugnata, basata sull’accertamento che l’imputato fosse l’intestatario della carta di pagamento sulla quale era confluito il profitto dell’illecito e sulla tardività delle denunce di smarrimento, è stata giudicata esente da vizi logici. Il tentativo della difesa di ottenere una rilettura delle emergenze processuali è stato ritenuto precluso in sede di legittimità.
In relazione al terzo motivo, concernente l’applicazione della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, in quanto la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la continuità della biografia criminale dell’imputato e la sua perdurante pericolosità, desumibile dalla ricaduta nel reato. Analoghi esiti di rigetto sono stati pronunciati per il quarto e quinto motivo, relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente della speciale tenuità del danno.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.