Dolo specifico di evasione desunto dal mancato versamento successivo (Cass. pen. Sez. III n. 41666 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la consapevolezza dell’avvenuto superamento della soglia di punibilità attiene al solo momento conoscitivo del dolo e integra, pertanto, un’ipotesi di dolo generico, non di dolo specifico. Il dolo specifico di evasione, richiesto dall’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, attiene invece al momento volitivo e può essere desunto, in via presuntiva, dal mancato versamento dell’imposta successivo all’omessa presentazione della dichiarazione. La quantificazione dell’imposta evasa è correttamente operata dal giudice di merito quando si fondi sulla documentazione contabile redatta dallo stesso contribuente e acquisita dagli accertatori.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente attività di carrozziere automobilistico, è stato condannato dal Tribunale di Torino per la violazione dell’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per aver omesso di presentare la dichiarazione annuale ai fini Iva relativa all’anno di imposta 2018, sottraendosi al versamento di un’imposta quantificata in oltre 84.000 euro. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità; è stata altresì disposta la confisca di beni per un valore pari all’imposta evasa.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo relativo al superamento della soglia di punibilità, desunto dal giudice di merito senza adeguato confronto critico con la segnalazione della Guardia di Finanza; il secondo concernente l’affermazione dell’elemento soggettivo, con particolare riferimento al dolo specifico di evasione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo entrambi i motivi infondati. Sul primo, il Collegio osserva che il teste della Guardia di Finanza ha affermato, senza contestazioni nel corso del dibattimento né in sede di ricorso, che la determinazione dell’imposta evasa è stata operata sulla base della stessa documentazione che il contribuente aveva redatto e mostrato agli accertatori. La regolarità della tenuta dei registri degli acquisti e delle vendite ha consentito di quantificare con sicurezza l’Iva dovuta. Il Tribunale di Torino ha dunque correttamente proceduto alla quantificazione dell’imposta evasa.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte opera una netta distinzione. La consapevolezza dell’avvenuto superamento della soglia di punibilità attiene esclusivamente al momento conoscitivo del dolo. Non è quindi logicamente corretto parlare, in relazione ad essa, di dolo specifico, poiché questo — consistendo nell’intenzione di perseguire un fine distinto dall’evento tipico — attiene al momento volitivo e non a quello conoscitivo.

Ne consegue che, rispetto alla conoscenza dell’ammontare dell’imposta superiore alla soglia, il dolo che deve animare la condotta è quello generico, consistente nella semplice conoscenza dell’importo dovuto. Tale conoscenza emerge, nel caso concreto, dal fatto che la determinazione dell’imposta poteva essere desunta dalla documentazione che il contribuente stesso aveva redatto nella compilazione dei registri Iva.

Quanto invece al dolo specifico — certamente richiesto con riferimento al fine di evadere le imposte attraverso l’omessa dichiarazione — la Corte richiama la conformità dell’operato del giudice di merito alla giurisprudenza di legittimità (Sez. III n. 44170 del 2023). Il Tribunale ha desunto il particolare atteggiamento della volontà dal dato, successivo al perfezionarsi della condotta omissiva, che alla mancata presentazione della dichiarazione ha fatto seguito il mancato versamento delle imposte.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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