Attenuanti generiche negate per mancata resipiscenza: inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 4356 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che nega le circostanze attenuanti generiche quando la motivazione rispetti i canoni di cui all’art. 62-bis cod. pen., potendo il giudice di merito limitarsi a valutare anche un solo elemento indicato dall’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e sufficiente. Le obiezioni del ricorrente, se generiche e smentite dalle risultanze probatorie, non integrano il vizio di carenza o illogicità della motivazione denunciabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui agli artt. 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895, per avere portato illegalmente in luogo pubblico una bomboletta spray del peso di 90 grammi. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 21/02/2025, ha confermato la condanna, disattendendo la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell’assenza di elementi idonei a ritenere l’imputato meritevole del beneficio, apparendo lo stesso restio ad ogni manifestazione di resipiscenza.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la carenza e l’illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, evidenziando come il percorso argomentativo della sentenza impugnata fosse pienamente rispettoso dei principi che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.. In particolare, è stato richiamato il principio secondo cui il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, citando i precedenti di Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 e Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017.
La Corte ha osservato che le obiezioni del ricorrente erano caratterizzate da assoluta genericità e risultavano smentite dalle risultanze probatorie. Le modalità di detenzione della bomboletta, rinvenuta nell’autovettura che circolava sulla pubblica via, e la concreta inefficacia lesiva del liquido in essa contenuto, invocate a sostegno della richiesta, erano state confutate dal giudice di merito, che ne aveva evidenziato la potenzialità nociva e lesiva.
Il ricorrente, inoltre, non aveva descritto le circostanze di fatto asseritamente pretermesse dal giudicante, non consentendo alcun sindacato sulla completezza della motivazione. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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