Bancarotta documentale specifica e dolo di pregiudizio: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 4547 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., la mancata tenuta o l’occultamento delle scritture contabili integra il reato a titolo di dolo specifico quando risulti strumentale alle contestuali distrazioni e idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori. Il giudice di legittimità non può rivalutare nel merito gli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, poiché la loro valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. È pertanto inammissibile il ricorso che riproponga le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, difettando di specificità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 maggio 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri a carico dell’imputato, amministratore — e poi amministratore di fatto — di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita nel novembre 2017. I reati contestati erano la bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto due autovetture e una somma in contanti, e la bancarotta documentale, per la sparizione dei libri e delle scritture contabili.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione sulla configurabilità della bancarotta documentale specifica, in assenza del necessario dolo di pregiudizio delle ragioni dei creditori; con il secondo motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione sulla bancarotta patrimoniale, assumendo che le somme percepite fossero proporzionate ai compensi dovuti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, affrontando separatamente i due motivi. Quanto al primo, il Collegio ha rilevato che la censura pecca di genericità, poiché si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell’impugnazione.

La Corte ha richiamato sul punto un consolidato orientamento di legittimità (Sez. 4 n. 5191 del 2000; Sez. 1 n. 39598 del 2004; Sez. 4 n. 34270 del 2007; Sez. 3 n. 35492 del 2007), secondo cui l’impugnazione non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente all’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte di appello aveva considerato che l’occultamento dei libri e delle scritture contabili — esistenti fino al 2014 e consegnati proprio all’imputato — fosse strumentale alle parallele distrazioni. La motivazione sul dolo specifico di danno ai creditori e di proprio vantaggio risultava così priva di manifeste aporie logiche. L’assenza dei libri, quindi, non è stata valutata in modo isolato, ma come condotta collegata al pregiudizio delle ragioni creditorie.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto versato in fatto e manifestamente infondato, poiché volto a ottenere una riconsiderazione degli elementi di prova riservata al giudice di merito, richiamando Sez. Un. n. 6402 del 1997 e Sez. 4 n. 4842 del 2004. La Corte di merito aveva accertato che la seconda autovettura conservava un residuo valore economico sottratto e che la somma in contanti era stata bonificata su conti propri dell’imputato, senza che il titolo dei compensi fosse mai precisato né nell’an né nel quantum.

All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, per la ravvisata colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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