Revoca della sospensione condizionale e onere di verifica del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. V n. 24304 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. soltanto quando la causa ostativa non risulti documentalmente nota al giudice della cognizione. A tal fine egli deve acquisire il fascicolo del giudizio e verificare l’effettiva conoscibilità della causa ostativa al momento della concessione del beneficio. È illegittima, pertanto, l’ordinanza che disponga la revoca sul solo rilievo dell’entità della pena inflitta, prescindendo da ogni accertamento sulla conoscenza da parte del giudice di merito. Il giudice del rinvio che disattenda il principio affermato in sede rescindente viola l’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Con ordinanza del 15 aprile 2024 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale concessa al ricorrente con due sentenze di condanna, sul presupposto di una precedente condanna non conosciuta dai giudici della cognizione perché non ancora esecutiva e non iscritta nel certificato del casellario.
La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 19653 del 15 maggio 2025, annullò quella ordinanza, rilevando che la precedente sentenza della Corte di appello di Catania era già irrevocabile al momento della concessione dei benefici e disponendo l’accertamento, tramite acquisizione dei fascicoli di merito, della conoscenza della causa ostativa. Il Tribunale di Catania, in sede di rinvio, con ordinanza del 24 febbraio 2026 ha nuovamente revocato il beneficio, ritenendo la precedente condanna ostativa di per sé, a prescindere dall’effettiva conoscenza da parte del giudice della cognizione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia l’inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per non essersi il giudice del rinvio uniformato alle indicazioni della pronuncia rescindente.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il giudice dell’esecuzione è tenuto a revocare il beneficio concesso in presenza di cause ostative soltanto se queste non risultino documentalmente note al giudice della cognizione, dovendo a tal fine acquisire il fascicolo del giudizio (Sez. U n. 37345 del 23/04/2015).
Nel caso concreto il Tribunale ha omesso tale accertamento, affermando la non necessità della verifica sulla effettiva conoscenza della sentenza di condanna che, per l’entità della pena, doveva ritenersi ostativa. Così operando ha palesemente disatteso il principio di diritto affermato in sede rescindente, omettendo di verificare se la causa ostativa fosse documentalmente conoscibile al momento della concessione del beneficio.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. La non particolare complessità della questione e l’applicazione di principi consolidati consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.
Nota della Redazione
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