Riscontri alla chiamata in correità per partecipazione mafiosa oltre il giudicato (Cass. pen. Sez. V n. 24302 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., la chiamata in correità del collaboratore di giustizia può essere riscontrata anche da elementi che, isolatamente considerati, non sarebbero sufficienti a fondare un autonomo giudizio di partecipazione, purché riconducibili all’appartenenza dell’indagato al sodalizio e non al singolo episodio criminoso. È consentito valorizzare le precedenti condanne per partecipazione al medesimo sodalizio, ove valutate congiuntamente agli elementi acquisiti in epoca successiva, a sostegno della perdurante adesione. Il riscontro individualizzante non deve necessariamente riguardare le medesime condotte narrate dal dichiarante. In presenza di ritrattazione, il giudice può ritenere più attendibili le dichiarazioni rese anteriormente, a condizione che fondi il convincimento su motivazione logica e congrua.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a un indagato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale partecipe di un sodalizio di ‘ndrangheta operante nel vibonese. All’indagato si contesta di avere contribuito al programma criminoso del gruppo, sfruttando il ruolo di addetto alla guardiania presso un villaggio turistico e coadiuvando un sodale nell’accaparramento di forniture e nell’attività estorsiva, con successiva ripartizione dei proventi.
Il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza cautelare, ritenendo carenti i gravi indizi di appartenenza alla cosca per il periodo successivo al 2014, poiché per il periodo antecedente la partecipazione era già stata accertata con sentenza irrevocabile. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo travisamento delle prove, contraddittorietà della motivazione sui riscontri alla chiamata in correità e difetto di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’ammissibilità del ricorso del pubblico ministero, questione sollevata dalla difesa nella memoria. Ogni impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta. Tuttavia, le ragioni dell’attualità delle esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti quando la misura sia stata richiesta per reati per i quali opera la presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso, inoltre, contiene un riferimento, sia pure sintetico, al pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., fondato in termini non manifestamente illogici.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro: l’ordinanza genetica aveva dato atto dell’esistenza della cosca, già accertata con sentenza irrevocabile, e della posizione apicale dei vertici; l’indagato era stato riconosciuto partecipe del sodalizio fino al 2013, con condanna a sette anni di reclusione. L’odierna contestazione riguarda quindi le condotte successive. La Corte richiama il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui è consentito valorizzare le precedenti condanne per partecipazione al medesimo sodalizio, ove valutate congiuntamente agli elementi successivi, a sostegno della perdurante adesione, anche quando questi ultimi, isolatamente, non basterebbero a fondare un autonomo giudizio di partecipazione.
La Corte afferma che le dichiarazioni dei collaboratori e i relativi riscontri individualizzanti devono riferirsi non al singolo episodio criminoso, bensì all’appartenenza del soggetto al sodalizio. Ne discende che il riscontro non deve necessariamente riguardare le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo investire ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità.
Su tali basi, la Corte censura il provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame ha obliterato, senza adeguata motivazione, i fatti per i quali l’indagato risponde in altro procedimento, costituiti dagli episodi estorsivi, che l’ordinanza genetica aveva ritenuto espressivi dell’appartenenza al sodalizio. Il Tribunale non ha valutato la loro capacità di costituire validi riscontri alla chiamata in correità, tenuto conto del ruolo storicamente assunto dall’indagato nelle attività estorsive. Del pari, non ha fatto alcun cenno alle intercettazioni relative al contrasto insorto con un altro soggetto, nelle quali si faceva riferimento al coinvolgimento di un esponente apicale chiamato a dirimere la controversia secondo una dinamica mafiosa di gestione del conflitto.
Quanto alla ritrattazione dibattimentale di un teste, la Corte ricorda che, in presenza di ritrattazione, il giudice può ritenere credibile il testimone e reputare maggiormente attendibili le dichiarazioni anteriori, purché fondi il convincimento su motivazione logica e congrua. Il tema non risulta adeguatamente approfondito, in particolare sotto il profilo del raffronto con le dichiarazioni rese in fase di indagini, utilizzabili in sede cautelare. Le rilevate carenze motivazionali impongono al Tribunale un rinnovato sforzo argomentativo. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure