Presenza sul luogo del reato esclusa come connivenza non punibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 16232 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza. La presenza sul luogo del reato che impedisca la fuga della vittima e che ingeneri in essa la convinzione di trovarsi dinanzi a più complici integra un contributo causale, escludendo l’ipotesi della connivenza non punibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di due imputati, in relazione a una serie di rapine, di cui una tentata, commesse nella notte con il medesimo modus operandi: le vittime, alla guida delle proprie autovetture, venivano affiancate e bloccate, accusate di un furto e sottoposte a perquisizione forzata, con successiva sottrazione di beni e aggressione fisica. Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato, incentrato sulla eccezione di connivenza non punibile. I giudici di legittimità hanno richiamato i principi che delimitano il sindacato sul vizio di motivazione, rammentando che, in presenza di una “doppia conforme”, le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente e che il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale e logica degli elementi acquisiti.
Quanto al merito della contestazione, la Corte ha precisato che non era in discussione il principio di diritto in materia di distinzione tra connivenza e concorso, ma la valutazione della condotta, definita dai giudici di merito in termini logici e coerenti. La sentenza impugnata aveva ricostruito i fatti evidenziando come l’imputato fosse a bordo dell’auto che aveva bloccato la manovra di fuga della vittima, non avesse avvisato le forze dell’ordine anzi rassicurando la vittima, e si fosse allontanato con il coimputato dopo l’aggressione. Elementi, questi, attestanti un ruolo di supporto e di rafforzamento del proposito criminoso, con accrescimento della valenza intimidatoria dell’azione.
Con riferimento al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Il ricorrente lamentava l’omessa motivazione sulla durata della pena accessoria. La Corte ha ribadito che, nel caso di riduzione della pena detentiva a una misura inferiore ai cinque anni, il giudice è tenuto a sostituire l’interdizione perpetua con quella temporanea, e ha precisato che l’applicazione dell’art. 29 cod. pen. è obbligatoria nella durata di cinque anni in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, senza margini di discrezionalità.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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