Timore per incolumità non integra causa di non punibilità per falsa testimonianza (Cass. pen. Sez. VI n. 25292 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la propria vita o incolumità, a seguito della deposizione, non rientra nella previsione della causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., che si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Ai fini della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., il pericolo di un danno grave alla persona deve essere attuale ed imminente, o comunque idoneo a ingenerare nell’agente la ragionevole opinione di trovarsi in tale stato; non basta un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto. L’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve fondarsi su dati di fatto concreti, non su un mero criterio soggettivo riferito allo stato d’animo dell’agente. La doglianza sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è inammissibile quando si sostanzia in censure di merito prive di confronto critico con la motivazione impugnata.
Il Fatto
Due imputati — madre e figlio — sono stati condannati per il reato di falsa testimonianza. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a mesi dieci e giorni venti di reclusione.
Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione. La donna ha dedotto quattro motivi: il travisamento delle prove in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen.; l’omessa considerazione degli articoli di stampa dai quali emergevano minacce subite dal figlio; il diniego dello stato di necessità, anche nella forma putativa; il diniego della particolare tenuità del fatto e la mancanza di motivazione sul beneficio della non menzione. Il figlio ha articolato due motivi di contenuto analogo in materia di stato di necessità e di particolare tenuità.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha anzitutto ribadito che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la propria vita o incolumità non integra l’esimente dell’art. 384 cod. pen.. La norma richiede un inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore, evenienza non ricorrente nel caso esaminato.
Quanto allo stato di necessità, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il pericolo di un danno grave alla persona deve essere attuale ed imminente. Non è sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto, né una generica sensazione di minaccia avvertita dal teste.
La Corte territoriale ha legittimamente escluso che gli elementi allegati dai ricorrenti — in particolare gli articoli di stampa e le offese ricevute — fossero idonei a fondare il concreto timore di un danno grave per l’incolumità del figlio. Da quegli articoli emergeva soltanto che l’indagine era scaturita proprio dalla denuncia della donna, la quale non veniva mai nominata ma solo genericamente indicata.
Su tale base è stata esclusa la configurabilità della scriminante anche sotto il profilo putativo. La Corte ha precisato che l’erronea supposizione dello stato di necessità deve basarsi su dati di fatto concreti, idonei a giustificare l’erroneo convincimento, e non su un criterio meramente soggettivo riferito allo stato d’animo dell’agente, come sostenuto dai ricorrenti.
La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata dichiarata inammissibile: essa si risolve in censure di merito e difetta di confronto critico con la motivazione impugnata che, pur sintetica, non è manifestamente illogica, avendo valorizzato la rilevanza delle dichiarazioni rese nel procedimento a carico del terzo.
È stato invece accolto l’ultimo motivo, relativo all’omessa motivazione sulla richiesta del beneficio della non menzione. La sentenza è stata conseguentemente annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo, mentre il ricorso del figlio è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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