Ricettazione di modico valore esclusa su dichiarazioni della persona offesa (Cass. pen. Sez. II n. 3838 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 648, comma 2, cod. pen. può fondarsi sulle dichiarazioni della persona offesa relative al valore del bene, senza che sia necessario acquisire ulteriori elementi di prova. Il giudice di merito esclude la continuazione tra i reati quando le risultanze investigative dimostrano l’estemporaneità della condotta di ricettazione rispetto a quella di detenzione illecita di sostanza stupefacente, così escludendo una programmazione unitaria. La motivazione che richiama le dichiarazioni della persona offesa e le risultanze delle indagini è immune dai vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, concedeva all’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, riducendo la pena per i reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente e di ricettazione. Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo motivo deduceva la mancata qualificazione del fatto di ricettazione come di particolare tenuità, contestando la valutazione del valore del bene operata dalla Corte territoriale mediante ricorso al “web”. Con il secondo motivo censurava l’esclusione del vincolo della continuazione tra i due reati, sostenendo la sussistenza di una programmazione unitaria.

La Motivazione della Corte

La Sezione II penale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo, la Corte ha osservato che, anche a prescindere dal richiamo al “web”, i giudici di merito avevano congruamente fondato la valutazione sul valore del bene sulle dichiarazioni della persona offesa, che aveva quantificato il valore in circa euro 2.000,00.

Su tale base la Corte territoriale aveva ragionevolmente escluso la particolare tenuità del fatto, risultando irrilevante la diversa quantificazione prospettata dal ricorrente. La motivazione è stata dunque ritenuta immune dai vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità denunciati.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la congruità della motivazione con cui era stata esclusa la continuazione tra i due reati. Le risultanze delle indagini avevano accertato che il bene oggetto di ricettazione era stato sottratto circa un’ora prima del suo rinvenimento nella disponibilità del ricorrente.

Tale circostanza ha dimostrato l’estemporaneità della condotta di ricettazione rispetto a quella di detenzione illecita di sostanza stupefacente, risultando incompatibile con una programmazione unitaria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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