Interesse del P.M. a impugnare la diversa qualificazione del fatto cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 5001 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento cautelare il Pubblico ministero ha interesse concreto e attuale a impugnare il provvedimento che, pur confermando l’applicazione della misura, attribuisca al fatto una diversa qualificazione giuridica idonea a incidere sulla durata della misura stessa. Specularmente, l’indagato è privo di interesse a dolersi dell’esclusione di una circostanza aggravante quando da tale esclusione non derivi una concreta utilità sull’an o sul quomodo della misura. È inammissibile, perché generico e aspecifico, il ricorso che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato. In sede di legittimità non è consentita la prospettazione di una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Parma, ha riformato il provvedimento e riqualificato le condotte contestate ai sensi degli artt. 628, comma secondo e quarto, in relazione al comma terzo, n. 1 e 3-bis e 3-quinquies, cod. pen., dando atto che per quel capo era già in essere la custodia in carcere.

Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inammissibilità dell’appello per mancanza di delega in capo al soggetto che vi aveva dato corso, la carenza di interesse del Pubblico ministero e il travisamento dei fatti in ordine alla qualificazione giuridica. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale dichiara il ricorso inammissibile per la genericità e aspecificità dei motivi, oltre che per la loro manifesta infondatezza. Il percorso argomentativo si snoda su tre censure, tutte respinte.

Quanto al primo motivo, il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio derivi dal deposito dell’atto di impugnazione. La Corte rileva la chiara e diretta riferibilità dell’atto al Pubblico ministero, desumibile dalla sottoscrizione, dall’attestazione di deposito del funzionario di cancelleria e dall’identificazione del soggetto delegato. Tali atti, di portata fide faciente, non risultano contestati con alcuna allegazione contraria.

Il secondo motivo condivide la medesima sorte. Il ricorrente omette di confrontarsi con il provvedimento impugnato, che aveva già risposto alla identica censura con motivazione immune da manifesta illogicità, evidenziando l’interesse del Pubblico ministero alla diversa qualificazione del fatto, con particolare riguardo alla diversa decorrenza del termine di fase. La Corte richiama il principio, già affermato, secondo cui nel procedimento cautelare sussiste l’interesse concreto e attuale del Pubblico ministero a ricorrere avverso l’ordinanza che, pur confermando la misura, attribuisca al fatto una diversa qualificazione incidente sulla sua durata (Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, Shanan, Rv. 284357-01; Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061-01; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01). Correlativamente, si è affermato che l’indagato è privo di interesse quando tenda a ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che ne derivi una concreta utilità sui riflessi dell’an o del quomodo della misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508-01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028-01).

Il terzo motivo non è consentito. La difesa, anziché evidenziare una violazione di legge o una motivazione apparente, richiama l’esito delle indagini per proporre una propria alternativa lettura degli elementi. La Corte ribadisce che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del merito circa l’attendibilità delle fonti e la concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre agli adempimenti di cancelleria ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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