Conflitto di competenza sull’istanza di detenzione domiciliare del condannato libero (Cass. pen. Sez. I n. 33292 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza per territorio a decidere sull’istanza di esecuzione domiciliare della pena, presentata ai sensi dell’art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 dal condannato non detenuto, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Trova applicazione il generale principio di cui all’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., poiché la normativa del 2010 non prevede alcuna espressa deroga. Non è pertanto invocabile la speciale regola di competenza stabilita dall’art. 656, comma 6, cod. proc. pen..

Il Fatto

Il condannato, in stato di libertà, presentava al Magistrato di sorveglianza di Salerno istanza di esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi dell’art. 1 legge n. 199/2010, in forza di una sentenza del Tribunale di Bologna, confermata in appello e divenuta irrevocabile.

Il Magistrato di sorveglianza di Salerno declinava la propria competenza, indicando quale Ufficio competente il Magistrato di sorveglianza di Bologna ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen. A sua volta il Magistrato di sorveglianza di Bologna si dichiarava incompetente e rimetteva gli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto, ritenendo competente l’Ufficio salernitano perché il condannato era libero e ivi residente.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro della competenza territoriale in materia di detenzione domiciliare richiesta dal condannato non detenuto. Il riferimento è al generale criterio di cui all’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., che ancora la competenza al luogo di residenza o domicilio dell’interessato.

La giurisprudenza di legittimità richiamata — Sez. I n. 57903 del 18/09/2018 e Sez. I n. 37978 del 15/07/2013 — ha già chiarito che la normativa del 2010 non contiene alcuna espressa deroga al principio generale. Da ciò discende l’inapplicabilità della regola speciale dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., che il primo Ufficio aveva invece posto a fondamento della propria declinatoria.

Il Collegio dichiara di condividere pienamente tale orientamento e lo applica al caso concreto. Dagli atti emerge che, al momento della presentazione dell’istanza, l’istante era libero e residente nel circondario del Magistrato di sorveglianza di Salerno.

Ne consegue l’affermazione della competenza di quest’ultimo Ufficio, al quale gli atti vengono trasmessi, con conseguente risoluzione del conflitto in favore del Magistrato di sorveglianza di Salerno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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