Revoca sospensione e continuazione non esclude il disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 35371 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, la mancata valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione da parte del giudice della cognizione non integra un giudicato negativo e non preclude l’esame della questione ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., che richiede una statuizione di rigetto dell’istanza ex art. 81, capoverso, cod. pen. suscettibile di impugnazione. Parimenti, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale subita tra reati separatamente giudicati non è di per sé idonea a escludere l’identità del disegno criminoso, né esime il giudice dalla verifica in concreto degli elementi rivelatori della preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni. Il giudice dell’esecuzione che ravvisi nella misura cautelare un automatico indice del venir meno dell’originaria ideazione criminosa incorre in vizio di motivazione.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, in funzione di giudice dell’esecuzione presso il tribunale di Savona, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla condannata con due distinte sentenze di cognizione e aveva respinto l’istanza difensiva volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti già giudicati e quelli oggetto di una terza sentenza.

Avverso tale provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al diniego della continuazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. Il provvedimento impugnato aveva invocato una preclusione derivante dalla già avvenuta disamina del profilo della continuazione, con esito negativo, da parte del giudice della cognizione. La Corte ribadisce invece che l’omesso esame nel merito della sussistenza del reato continuato in sede di cognizione non comporta alcun giudicato negativo e non preclude l’esame della questione ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

Il Collegio richiama il principio secondo cui l’esclusione della continuazione in sede di cognizione presuppone che la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, invocata dall’imputato, sia stata oggetto di una valutazione conclusasi con esito negativo, tradottasi in una statuizione di rigetto dell’istanza ex art. 81, capoverso, cod. pen., suscettibile di impugnazione (Sez. I n. 43777 del 24.09.2015; Sez. VI n. 1711 del 14.01.1999).

Nel caso concreto la difesa aveva formulato l’istanza di continuazione nelle conclusioni del giudizio di cognizione, ma il giudice non aveva motivato sul punto. Il giudice dell’esecuzione aveva letto quel silenzio come implicito rigetto: conclusione errata, perché di fatto non vi era stata alcuna decisione impugnabile, ma solo una mancata disamina nel merito.

Anche il secondo motivo è fondato. Il provvedimento impugnato aveva considerato preclusivo al riconoscimento dell’identità del disegno criminoso il fatto che, nel periodo intermedio, la ricorrente fosse stata sottoposta a misura cautelare. La Corte ribadisce l’insegnamento secondo cui la detenzione o altra misura limitativa della libertà personale subita tra i reati separatamente giudicati non è di per sé idonea a escludere l’identità del disegno criminoso, né esime il giudice dalla verifica in concreto degli elementi rivelatori della preordinazione di fondo (Sez. I n. 37832 del 05.04.2019; Sez. I n. 32475 del 19.06.2013).

L’onere motivazionale risulta qui particolarmente pregnante, trattandosi del medesimo tipo di reati consumati nei confronti della medesima persona offesa in un arco temporale ravvicinato. Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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