Espulsione dello straniero e verifica del legame familiare effettivo (Cass. pen. Sez. I n. 35372 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’espulsione dello straniero disposta ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisce una misura alternativa alla detenzione atipica, della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge. Le cause ostative di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 non sono tassative e ammettono interpretazione estensiva e integrazione analogica, ma il giudice di sorveglianza deve verificare, dandone conto in motivazione, che l’allontanamento non si risolva in un’ingerenza vietata dall’art. 8 CEDU. A tal fine occorre una ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero, rapportata alla natura e all’effettività dei vincoli familiari, alla durata del soggiorno e ai legami con il paese di origine. La sola allegazione di un rapporto parentale privo di riscontri non integra causa ostativa all’espulsione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con provvedimento del 25 febbraio 2026, ha rigettato il reclamo del condannato avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza ne aveva disposto l’espulsione dal territorio dello Stato.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli art. 19, comma 2, lett. c), e 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 8 CEDU. Sostiene che le cause ostative all’espulsione non sarebbero tassative e che il Tribunale le avrebbe valutate in modo eccessivamente restrittivo, trascurando il solido legame familiare con il fratello regolarmente soggiornante in Italia. Richiama inoltre l’istanza di ammissione a misura alternativa proposta prima dell’espulsione, l’episodicità dell’infrazione disciplinare e la positività dell’osservazione intramuraria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’istituto: l’espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 è misura sostanzialmente amministrativa e alternativa alla detenzione, di adozione obbligatoria al ricorrere delle condizioni di legge. Tale conclusione si fonda sul richiamo a un orientamento consolidato della Sezione, espresso da Sez. I n. 50871 del 2018, Sez. I n. 6814 del 2015 e Sez. I n. 45601 del 2010.
Il Collegio riconosce che le ipotesi preclusive dell’art. 19 non sono tassative. Esse sono suscettibili di interpretazione estensiva, come nel caso della convivenza more uxorio parificata al coniugio (Sez. I n. 44182 del 2016; Sez. I n. 16385 del 2019), e di integrazione analogica alla luce dell’intero tessuto ordinamentale (Sez. I n. 43082 del 2024).
Da qui il principio cardine: il giudice deve sempre accertare che l’allontanamento non comporti violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, procedendo a un esame comparativo tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse del singolo alla protezione della sfera domestica, anche quando gli altri componenti del nucleo non siano cittadini italiani (Sez. IV n. 50379 del 2014; Sez. IV n. 52137 del 2017; Sez. III n. 10749 del 2023). L’espulsione non è applicabile neppure dopo l’abrogazione dell’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, operata dall’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. n. 20 del 2023, quando si risolva in ingerenza vietata dall’art. 8 CEDU.
Nel caso concreto la Corte rileva che il Tribunale ha accertato l’insussistenza delle cause ostative: l’espellendo è privo di permesso di soggiorno, non è inserito in un contesto sociale o lavorativo, non ha famiglia né conviventi. Quanto al legame con il fratello, il Tribunale ne ha escluso la significatività, rilevando anche la natura a tempo determinato dell’attività lavorativa del congiunto. Il ricorrente, sul punto, si limita a ribadire l’esistenza del fratello senza allegare elementi specifici idonei a superare tale valutazione.
Privo di rilievo è poi il riferimento all’istanza di misura alternativa: è esclusa l’applicazione dell’espulsione a chi sia già sottoposto a misura alternativa in senso proprio o agli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., mentre non è di ostacolo la sola fruizione del lavoro esterno e dei permessi premio (Sez. I n. 5171 del 2016; Sez. I n. 44143 del 2016). Nel caso in esame manca la prova dell’ammissione, rilevando solo l’istanza. Infine, sulla pericolosità, la Corte richiama Sez. I n. 45973 del 2019: il giudizio deve essere condotto in rapporto alla complessiva situazione personale, che qui non evidenzia profili ostativi. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.