Continuazione e identità del disegno criminoso: verifica concreta anche in esecuzione (Cass. pen. Sez. VII n. 4638 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. Il riconoscimento del vincolo necessita, anche in sede esecutiva e non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Occorre inoltre che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva negato la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati oggetto di cinque sentenze di condanna. Il giudice aveva fondato il diniego su due rilievi: la parziale inammissibilità della richiesta per violazione del bis in idem, essendo il vincolo già parzialmente riconosciuto con altra ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, e il lungo intervallo di tempo intercorso tra i fatti oggetto dei separati giudizi.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto il travisamento degli elementi sottoposti al giudice, la motivazione asseritamente apparente e l’omessa valutazione delle proprie dichiarazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto, richiamando il principio per cui il disegno criminoso non coincide con la generale propensione alla devianza, ma esige la previa rappresentazione unitaria delle condotte (Sez. I n. 15955 del 2016, cui si affianca Sez. II n. 10033 del 2022).

Sul piano della verifica, richiama le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento del vincolo necessita di una approfondita indagine sui concreti indicatori e della programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi al primo, non bastando la presenza di taluno degli indici se i reati appaiono frutto di determinazione estemporanea.

Precisa poi che rilevano, a tal fine, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, purché quelli valorizzati siano significativi (Sez. I n. 8513 del 2013, Sez. I n. 44862 del 2008, Sez. II n. 10539 del 2023).

La Corte ribadisce infine che l’accertamento di tali indici è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità ove la motivazione sia adeguata, congrua e immune da vizi logici e travisamento.

Applicando tali coordinate al caso, il giudice dell’esecuzione aveva escluso il vincolo sulla base di considerazioni lineari. A fronte di esse il ricorrente ha articolato censure essenzialmente confutative, lamentando in termini generici il travisamento, la motivazione apparente e l’omessa valutazione delle dichiarazioni difensive, senza spiegarne la decisività rispetto al dato temporale particolarmente significativo e alla mancata indicazione della situazione in cui il condannato si trovava al momento del primo reato. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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