Oblazione non alternativa alla procedura estintiva per contravvenzioni alimentari (Cass. pen. Sez. 3 n. 14236 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, introdotta dall’art. 70 del d.lgs. n. 150/2022 e disciplinata dagli artt. 12-ter e seguenti della legge n. 283/1962, non si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, sia già stata esercitata l’azione penale (art. 96 del d.lgs. n. 150/2022). La mancata attivazione della procedura amministrativa da parte dell’organo di vigilanza non costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. L’oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen. non è alternativa alla procedura estintiva speciale, ma la sua richiesta, ove quest’ultima non abbia trovato applicazione, resta soggetta alle decadenze processuali stabilite dal codice di rito, incluso il termine di cui all’art. 464, comma 3, cod. proc. pen. per chi ha opposto decreto penale di condanna.
Il Fatto
Il Tribunale di Como dichiarava un imputato colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 283/1962. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 12-ter della legge n. 283/1962, nonché dell’art. 96 del d.lgs. n. 150/2022 e dell’art. 125 cod. proc. pen. per motivazione apparente. Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che la nuova procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari, introdotta dalla riforma Cartabia, sarebbe stata erroneamente ritenuta dal giudice di merito inapplicabile ratione temporis al suo caso, e che, comunque, tale procedura avrebbe dovuto essere considerata come un autonomo modello legale di gestione della contravvenzione, non sovrapponibile all’istituto generale dell’oblazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha reputato i motivi di ricorso manifestamente infondati, trattandoli congiuntamente in quanto concernenti la medesima questione di natura processuale. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha richiamato il proprio precedente (Sez. 3, n. 25812 del 2025, Rv. 288252), affermando che l’art. 70 del d.lgs. n. 150/2022 ha esteso alle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande la procedura estintiva per adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, sul modello di quanto già previsto per la sicurezza sul lavoro e per le contravvenzioni ambientali. Tale procedura, che si inserisce stabilmente nella legge n. 283/1962 attraverso gli inediti artt. 12-ter e seguenti, presenta una sfera applicativa limitata alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie.
La Corte ha poi precisato il regime intertemporale, ricordando che, ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. n. 150/2022, la nuova procedura estintiva non si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, fosse già stata esercitata l’azione penale. Nella specie, l’esercizio dell’azione penale era avvenuto successivamente all’entrata in vigore della riforma, ma il giudice di merito aveva escluso l’applicazione della nuova disciplina sul presupposto, ritenuto erroneo dal ricorrente, della sua inapplicabilità ratione temporis. La Corte, senza entrare nel merito di tale specifica valutazione, ha incentrato la propria decisione su altri profili decisivi.
Il punto centrale della motivazione riguarda il rapporto tra la procedura estintiva speciale e l’oblazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza maturata nel settore della sicurezza sul lavoro e delle contravvenzioni ambientali, secondo cui la violazione della procedura amministrativa da parte dell’organo di vigilanza non costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. Ha inoltre ribadito che, in caso di mancato perfezionamento della procedura speciale, il contravventore può comunque fruire dell’estinzione del reato in sede giudiziaria, ma la facoltà di richiedere l’oblazione non è alternativa alla procedura amministrativa di settore, potendo essere esercitata anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene. Tale possibilità, tuttavia, resta soggetta alle decadenze stabilite dal codice di rito.
La Corte ha quindi ritenuto correttamente applicata dal Tribunale di Como questa giurisprudenza, osservando che il ricorrente, opponendo il decreto penale di condanna, non aveva avanzato richiesta di oblazione, neppure in via subordinata, e che tale domanda non era più proponibile ex art. 464, comma 3, cod. proc. pen. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti assorbiti, in quanto strettamente connessi al primo. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 162-bis c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 464 c.p.p. – Giudizio conseguente all'opposizione