Improcedibile la revoca della sospensione lavori su immobile vincolato (TAR Lazio n. 993 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sospensione dei lavori adottato dalla Soprintendenza è un provvedimento interinale ad efficacia temporanea, strumentale a una successiva determinazione definitiva dell’amministrazione. La revoca di tale ordine, che facoltizza la ripresa dei lavori già assentiti da titoli abilitativi divenuti inoppugnabili, rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso la revoca stessa quando i lavori siano già stati eseguiti, poiché l’eventuale annullamento non potrebbe comportare la demolizione dell’opera né il ripristino dello stato dei luoghi. La domanda risarcitoria e/o di indennizzo proposta nel medesimo ricorso è manifestamente infondata se la parte non ha impugnato a suo tempo i titoli autorizzatori, difettando la dimostrazione del fatto illecito e della colpa. È infine inammissibile per difetto di interesse l’impugnativa delle SCIA che si risolve nella contestazione in radice di un intervento già assistito da titoli inoppugnabili.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare collocata in uno stabile condominiale sottoposto a tutela monumentale diretta ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, agisce avverso le note con cui la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha revocato l’ordine di sospensione dei lavori e ha preso atto del giudicato amministrativo formatosi in precedenti giudizi, nonché avverso le determinazioni di Roma Capitale in ordine alle SCIA presentate dal Condominio nel corso del 2024.
La vicenda riguarda l’installazione di un ascensore nel vano scala condominiale, già autorizzata con titoli rilasciati nel 2017 e nel 2019, in relazione alla quale la ricorrente lamenta il pregiudizio arrecato al fabbricato vincolato, alla propria abitazione e all’utilizzabilità del servoscala in uso a un proprio familiare. I due ricorsi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, sono preordinati a ottenere la rimozione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura giuridica dell’ordine di sospensione: si tratta di un atto interinale, destinato a produrre effetti limitati nel tempo e strumentali alla valutazione definitiva dell’amministrazione. Poiché la Soprintendenza ha espresso la propria conclusiva determinazione con le note gravate, revocando la sospensione e facoltizzando la ripresa dei lavori già assentiti, l’eventuale accoglimento del gravame renderebbe l’ordine un provvedimento ad oggetto impossibile, essendo venuto meno il sostrato materiale degli interventi ancora in corso.
Il Condominio ha dato evidenza dell’avvenuta installazione dell’ascensore e del relativo collaudo. Ne deriva che la ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilità dall’annullamento degli atti impugnati, poiché da esso non discenderebbe quale conseguenza diretta e automatica l’obbligo di demolizione dell’opera.
La Corte esclude poi la sussistenza di un interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. La domanda di risarcimento, formulata anche come richiesta di indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, è manifestamente infondata: non è stata data compiuta dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità, a principiare dal fatto illecito e dalla colpa, non essendosi la ricorrente misurata con i titoli autorizzatori rilasciati a suo tempo.
Quanto al secondo ricorso, il Collegio lo dichiara inammissibile per difetto di interesse. Le SCIA contestate costituiscono la naturale prosecuzione di quella iniziale, assistita dalle autorizzazioni del 2017 e del 2019, e l’impugnativa è indirizzata a rimettere in discussione un intervento che ha già ottenuto i relativi titoli abilitativi, avverso i quali la ricorrente non agì con gli strumenti a disposizione. La Corte rileva inoltre che la ricorrente non ha tempestivamente sollecitato l’esercizio dei poteri di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 in relazione alla SCIA iniziale.
Nel merito il gravame è comunque infondato: Roma Capitale ha fornito puntuale riscontro alle osservazioni della ricorrente, e la Soprintendenza, con nota del 9 settembre 2024 non impugnata, ha dato atto che le varianti dovevano ritenersi comprese nelle autorizzazioni già rilasciate. Le spese di lite sono compensate in ragione dei profili di complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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