Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1063 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’attuazione del giudicato formatosi sul titolo, anche se emesso dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, senza attribuire al giudice amministrativo alcun potere di accertamento costitutivo del credito. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’esperimento dell’azione esecutiva, ma la sua maturazione legittima l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione all’Amministrazione di un termine per il pagamento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e va esclusa quando la misura richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata. In caso di perdurante inerzia deve essere nominato un commissario ad acta, che assume le proprie funzioni solo su istanza del creditore.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere al ricorrente una somma a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali dalle singole scadenze, e un importo annuo a titolo di carta elettronica del docente per due anni scolastici.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione, che tuttavia non ha provveduto al pagamento. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la fissazione della penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. La sua funzione è solo quella di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi andranno verificati nella misura e nella decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È comunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione esecutiva.
Il ricorso va dunque accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Il Collegio esclude invece la penalità di mora richiesta, perché la misura appare manifestamente iniqua e sproporzionata.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.