Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e poteri del commissario (TAR Piemonte n. 1016 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il creditore sia munito di titolo esecutivo formato da sentenza del giudice ordinario, rilasciato in copia attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificato all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, e accertata l’omissione dell’ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato. Per il caso di protratta inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta. Ove le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico e siano connesse ai compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Piemonte chiedendo l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla percezione del c.d. bonus carta docente e alla conseguente liquidazione delle somme.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito formalmente opponendosi all’accoglimento. L’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria – Asti, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era già infruttuosamente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996.

Nel merito, non è emersa alcuna contestazione sull’omessa ottemperanza. L’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.

Quanto al compenso commissariale, il Tribunale ha ritenuto che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, lo stesso debba considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite sono state poste a carico della soccombenza e liquidate sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto, e ulteriormente ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Si è provveduto alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Infine, per i profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, in Roma, per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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