Ottemperanza al giudicato sul silenzio: no al rito ex art. 112 c.p.a. (TAR Lazio n. 991 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è ammesso il ricorso per l’ottemperanza del giudicato ai sensi dell’art. 112 c.p.a. e seguenti per dare esecuzione a una sentenza amministrativa resa in materia di silenzio ex art. 117 c.p.a., poiché il rito speciale contro il silenzio già consente, al comma 3 dell’art. 117 c.p.a., di chiedere al giudice la nomina di un commissario ad acta che dia compiuta attuazione al decisum in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Detta nomina costituisce una fase esecutiva collegata senza soluzione di continuità al giudizio che definisce il ricorso avverso il silenzio-rifiuto. La domanda di ottemperanza proposta in tale ambito va qualificata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., come istanza di nomina del commissario ex art. 117, comma 3, c.p.a., con conseguente accoglimento nei limiti del rito effettivamente applicabile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, con sentenza del TAR Lazio, III-bis, n. 2913/2024 pubblicata il 13.02.2024, l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento del titolo estero presentata nel marzo 2023. Il giudice aveva ordinato all’Amministrazione di pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. La sentenza è passata in giudicato, come da certificazione depositata in atti.
Decorso inutilmente il termine, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato, lamentando la perdurante inerzia dell’Amministrazione. Quest’ultima, pur costituitasi con atto formale, non ha svolto difese. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare una questione di ammissibilità del rimedio azionato. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, non è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a. e seguenti per dare esecuzione a una sentenza resa in tema di silenzio ex art. 117 c.p.a. La ragione è strutturale: il rito speciale già prevede, al comma 3 dell’art. 117 c.p.a., la possibilità di richiedere al giudice la nomina di un commissario ad acta, nella stessa sentenza o su successiva istanza dell’interessato.
Il Tribunale richiama a sostegno la giurisprudenza in termini, tra cui Cons. Stato, sez. VI, n. 4844 del 2015, nonché TAR Lazio n. 5339 del 2023, TAR Puglia n. 1024 del 2022 e TAR Campania n. 5558 del 2019. La nomina del commissario configura una fase esecutiva collegata senza soluzione di continuità al giudizio sul silenzio-rifiuto, sicché l’apertura di un autonomo giudizio di ottemperanza determinerebbe un inutile aggravamento dei rimedi processuali.
La legge appresta, infatti, uno strumento diretto per dare piena e satisfattiva esecuzione alle sentenze che hanno accertato l’inerzia amministrativa, consentendo l’immediata nomina del commissario che si sostituisca all’Amministrazione inadempiente per l’adozione dell’atto mancato.
Conseguentemente, il Collegio procede a convertire la domanda di ottemperanza, come consentito dall’art. 32, comma 2, c.p.a., qualificandola come istanza di nomina di commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a., nell’ambito del proposto giudizio contro il silenzio.
Nel merito, la domanda così qualificata è fondata. L’Amministrazione non ha provato, adempiendo a un onere sulla stessa incombente, di essersi pronunciata sull’istanza, nonostante il decorso di quasi un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il Collegio nomina quindi commissario ad acta il Dirigente generale del Ministero preposto alla Direzione Generale competente per materia, il quale, senza facoltà di delega, provveda entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Le spese sono compensate, salva la refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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