Proscioglimento per particolare tenuità non impugnato preclude le doglianze sulla responsabilità (Cass. pen. Sez. IV n. 15086 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia che dichiara la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. lascia inalterato l’accertamento della responsabilità penale, nella sua materialità storica e giuridica. Ne consegue che l’imputato il quale non abbia impugnato la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, e che dunque ha postulato il giudizio su tale causa di non punibilità, non può dolersi nei gradi successivi delle ragioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità. La speciale causa di non punibilità è inoltre esclusa, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 131-bis cod. pen., quando l’autore, dopo essere stato condannato per almeno due reati della stessa indole, ne commetta un altro: l’abitualità nel reato opera come condizione preclusiva oggettiva, che non ammette valutazioni discrezionali sul singolo fatto.
Il Fatto
Il ricorrente era stato prosciolto in primo grado dal reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 per aver dichiarato in modo non veritiero i redditi in una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il Tribunale aveva applicato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Su appello del pubblico ministero la Corte di appello di Reggio Calabria riformava la decisione, affermava la recidiva e condannava l’imputato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione.
La difesa proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: nei primi due contestava la materialità della condotta e l’elemento soggettivo, nel terzo deduceva violazione dell’art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale valorizzato i precedenti penali dell’imputato invece dei profili oggettivi di tenuità e minima offensività.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, che attengono alla materialità del fatto contestato. Essi sono inammissibili perché preclusi nel giudizio di legittimità: l’imputato non aveva impugnato la sentenza di primo grado che, applicando l’art. 131-bis cod. pen., aveva comunque riconosciuto la sua responsabilità, sia sotto il profilo oggettivo, per non avere indicato integralmente i redditi percepiti, sia sotto quello soggettivo, escludendo che la falsa dichiarazione fosse viziata da elementi esterni.
Il principio è enunciato con richiamo a un precedente di legittimità, Sez. I n. 43700 del 28.09.2021: la declaratoria della causa di non punibilità lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. Da ciò discende che chi ha postulato il giudizio sulla sussistenza di tale causa, senza impugnare il proscioglimento, non può contestare nei gradi successivi le ragioni dell’affermazione di responsabilità.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata né con il chiaro dettato dell’art. 131-bis cod. pen., che esclude la causa di non punibilità in ipotesi di abitualità nel reato. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite Tushaj, che ha interpretato l’abitualità come commissione di un reato dopo che l’autore abbia riportato condanna per almeno altri due reati della stessa indole.
La Corte di appello aveva accertato tre precedenti condanne per reati della stessa indole, circostanza di carattere preclusivo al beneficio. La condizione posta dalla legge si fonda su criteri di ragionevolezza, per evitare che il beneficio sia concesso a soggetti che, rispetto a quel tipo di reato e al bene giuridico offeso, abbiano maturato un percorso delinquenziale non suscettibile di emenda o di prognosi favorevole.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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