La parte civile non può dedurre violazione della legge penale dopo il giudicato assolutorio (Cass. pen. n. 31870 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato, nella parte in cui deduca l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali. Divenuta intangibile l’assoluzione, al giudice dell’impugnazione non è consentito alcun rilievo, neppure incidentale e ai soli fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, in ordine alla responsabilità penale dell’imputato; la valutazione della fondatezza dell’azione risarcitoria o restitutoria proposta nel processo penale deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile, a tutela della presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. e all’art. 6 CEDU.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno assolveva l’imputata dal reato di calunnia in danno del ricorrente perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la persona offesa, deducendo tre motivi: l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi; l’illogicità e contraddittorietà della motivazione; la violazione dell’art. 368 cod. pen. per l’erronea esclusione del dolo. Il Procuratore generale e la difesa dell’imputata concludevano per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata: l’appello dell’imputata si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza di primo grado, contestando la ricostruzione del dolo; l’inammissibilità per difetto di specificità ricorre solo quando i motivi non siano argomentati o non affrontino la motivazione impugnata, non quando siano ritenuti infondati, ipotesi in cui il giudice deve confermare la sentenza.
Il secondo motivo è stato considerato generico e versato in fatto, limitandosi il ricorrente a proporre una lettura alternativa della vicenda senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha precisato che la contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deve essere interna alla sentenza impugnata, con la conseguente irrilevanza del contrasto con le diverse valutazioni del G.i.p. o del Tribunale.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha applicato il principio, condiviso dal Collegio e richiamato da Sez. 6, n. 649 del 2026, secondo cui la parte civile che propone ricorso per cassazione ai soli effetti civili non può dedurre l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali. Al giudice dell’impugnazione non è più consentito alcun rilievo, neppure incidentale, sulla responsabilità penale dell’imputato, essendo la domanda risarcitoria valutabile solo secondo i criteri del diritto civile, in ossequio alla presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. e all’art. 6 CEDU.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.