Esecuzione del giudicato sulla Carta docente: no agli interessi non previsti (TAR Emilia-Romagna n. 416 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza, esperibile ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta, senza liquidare alcun compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: è pertanto inammissibile la domanda volta a ottenere gli interessi legali quando il titolo non li preveda e non sia stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro. Quel provvedimento le aveva riconosciuto il diritto di usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500 annui, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirne la fruizione.
Secondo la ricorrente, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato — comprovato da certificazione della cancelleria —, l’Amministrazione era rimasta inerte. Ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione alla pronuncia, con assegnazione della Carta e accredito dell’importo di euro 2.500,00, oltre interessi legali, e che fosse nominato sin d’ora un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e che l’Amministrazione, non costituendosi, non ha contestato l’omesso adempimento. Risultano così integrati i presupposti per l’esperimento del rimedio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il Tribunale osserva inoltre che è scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta spirato a seguito della notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione. L’inerzia si è dunque protratta oltre ogni margine.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo ad alcun compenso in favore del Commissario. Sul punto la decisione è lineare: l’incarico resta interno all’apparato, senza oneri aggiuntivi.
Quanto agli invocati interessi legali, la domanda è invece rigettata. La pronuncia da eseguire non dispone nulla in merito e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, come ricordato richiamando la giurisprudenza amministrativa. Né era stata proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati anzi chiesti gli interessi dalla maturazione del credito. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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