Inammissibile il ricorso, prescrizione non rilevabile dopo ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 1035 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio è ammesso solo ove la stessa si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione, non disponendo la Corte di alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova. La mancata citazione del testimone non comporta automatica decadenza dalla prova, ma consente al giudice di valutarne la superfluità o il ritardo, potendo dichiarare la decadenza o differire l’audizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 5 dicembre 2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con esclusione della contestata recidiva.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi: asserita infondatezza dell’accusa sotto il profilo oggettivo e soggettivo; illegittimità della revoca dell’ammissione dei testi della difesa; eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge; violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché si risolve in una non consentita contestazione della concludenza delle risultanze probatorie: in sede di legittimità il controllo non mira a stabilire la migliore ricostruzione dei fatti, ma solo la compatibilità della giustificazione con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il secondo motivo è stato respinto per manifesta infondatezza. La mancata citazione del testimone non determina automatica decadenza dalla prova, ma consente al giudice di valutare la superfluità della testimonianza o il ritardo che comporterebbe per la decisione. Nel caso di specie la difesa, pur avendo trasmesso le citazioni a mezzo posta, non era stata in grado di depositare gli avvisi di ricevimento, impedendo l’adozione dei provvedimenti ex art. 133 cod. proc. pen., e non aveva precisato le circostanze specifiche su cui i testi dovevano essere escussi.
Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità. Le censure sulla pena non si confrontavano con le considerazioni della Corte territoriale, che aveva escluso le attenuanti generiche in ragione dei gravissimi precedenti penali, ostandovi in ogni caso il divieto dell’art. 164, comma 4, cod. pen. La violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, priva di critiche puntuali alla motivazione, rileva in sede di legittimità solo ove si traduca in illogicità manifesta.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva correttamente applicato l’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, vigente all’epoca del fatto, elevando di un terzo i termini prescrizionali. La prescrizione ordinaria è pari a otto anni e quella massima a dieci, non decorsi alla data della sentenza impugnata.
La Corte ha infine chiarito che non rileva la maturazione della prescrizione prima dell’udienza di legittimità: l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare le cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Segue la condanna alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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