Revoca ministeriale vertici società in house e potere di alta amministrazione (Cons. Stato n. 10136 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dei componenti degli organi di vertice delle società in house, disposta dai Ministri ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge n. 145/2002, costituisce esercizio di un potere pubblicistico di alta amministrazione, funzionale al collegamento tra indirizzo politico e attività amministrativa, assistito da amplissima discrezionalità. La posizione del componente revocato degrada ad interesse legittimo. Il presupposto del potere è il carattere fiduciario, intuitu personae, della nomina, sicché non è richiesta una motivazione ulteriore rispetto alla constatazione della nomina conferita dal Governo uscente nel periodo indicato dalla norma. La nomina si perfeziona con la delibera assembleare ex art. 2383 cod. civ. e non con l’atto ministeriale di designazione, che resta atto unilaterale di indicazione. Ne consegue l’infondatezza delle censure di difetto di motivazione e istruttoria e l’irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale e unionale.
Il Fatto
La ricorrente era stata designata dal Ministro del Lavoro con atto del 2 maggio 2022 e successivamente nominata componente e presidente del consiglio di amministrazione di una società in house del Ministero del Lavoro e dell’ANPAL con delibera assembleare del 6 luglio 2022, nonché amministratore delegato con delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2022.
Con decreto interministeriale del 14 febbraio 2023 i Ministri del Lavoro e dell’Economia revocavano i componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge n. 145/2002. La ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso e declinava la giurisdizione sulle delibere societarie in favore del giudice ordinario. Proponeva quindi appello, riassumendo la frazione di causa davanti al Tribunale civile di Roma.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che le statuizioni sulla giurisdizione non sono state impugnate con autonomo motivo. La decisione sul punto è perciò coperta da giudicato, con la conseguenza che l’esame resta limitato all’atto a monte, ossia al decreto interministeriale di revoca (richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 1305).
Nel merito, la Corte affronta la questione del momento in cui si perfeziona la nomina. La società è struttura in house del Ministero del Lavoro e dell’ANPAL, sottoposta a vigilanza esclusiva del Ministero, ma la sua veste societaria impone l’applicazione delle regole del codice civile. L’atto ministeriale di designazione del 2 maggio 2022 è qualificato come semplice atto unilaterale di indicazione: senza la delibera assembleare del 6 luglio 2022 non avrebbe assunto valore vincolante. La nomina giuridica risale dunque a quest’ultima data e il limite temporale dell’art. 6 risulta rispettato, essendo lo scioglimento delle Camere intervenuto il 21 luglio 2022.
La Corte respinge poi la tesi dell’indebita intromissione amministrativa nell’autonomia societaria. L’art. 6 legge n. 145/2002 attribuisce un potere di natura pubblicistica, fondato sul presupposto che il nuovo Governo possa modificare la composizione degli organi di vertice in ragione del proprio indirizzo politico. L’atto rientra tra quelli di alta amministrazione ed è espressione di discrezionalità amplissima, coerente con il sistema dello spoils system (Corte cost. n. 233 del 2006).
Da questa impostazione discende l’inconsistenza delle censure di difetto di istruttoria e motivazione: non rileva la correttezza della gestione societaria, perché oggetto del giudizio non è una conferma legata alle performance, ma un rapporto fiduciario con il nuovo esecutivo. La motivazione ha come metro la sola ragionevolezza esteriore della ponderazione operata.
Anche l’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada a irregolarità formale: non si tratta di procedimento in contraddittorio in cui il privato debba dimostrare la propria efficace gestione. La revoca discende direttamente dal mutamento della situazione di fatto determinato dall’insediamento del nuovo esecutivo. Per le stesse ragioni sono infondate le questioni di legittimità costituzionale e unionale, che obliterano la natura peculiare del potere e il carattere ampiamente discrezionale dell’atto. L’infondatezza del gravame comporta la reiezione delle richieste risarcitorie. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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