Decadenza concessione demaniale e abusi edilizi: il TAR sospende i provvedimenti (TAR Puglia n. 167 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione della clausola di stagionalità dello smontaggio di una struttura pertinenziale, assentita da permesso di costruire, non comporta l’illegittimità dell’opera ma presuppone la perdurante ed immanente validità del titolo edilizio, ferma la sanzionabilità sotto altro profilo. La C.I.L.A. non può essere ritenuta inefficace sulla base dell’esecutività del P.P.T.R. intervenuta in data successiva alla sua presentazione. Il riferimento ostativo a vincoli ambientali e paesaggistici deve essere specifico e concreto, non generico ed astratto. Nel procedimento volto alla decadenza della concessione demaniale, prevalendo l’aspetto soggettivo e sanzionatorio, il titolare del titolo deve coincidere con il responsabile dell’abuso, non essendo estensibile la regola valevole per l’ordine di demolizione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, svolgeva attività stagionale sul litorale del Comune di Tricase. Il Comune adottava distinti provvedimenti: dapprima la sospensione dell’attività, poi la decadenza della concessione e il divieto di prosecuzione dell’attività, assumendo l’abusività di alcune opere pertinenziali e l’inefficacia della C.I.L.A. presentata nel 2019.
Avverso tali atti la società proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati. Si costituiva il solo Comune, mentre la Regione Puglia restava non costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di sommario esame, ha ritenuto i provvedimenti impugnati viziati sotto vari profili, individuando plurime censure.
Quanto alle opere pertinenziali, la tettoia in legno era stata ritenuta abusiva benché supportata dal p.d.c. n. 82 del 2008. La violazione della clausola di stagionalità dello smontaggio non determina l’illegittimità dell’opera, presupponendo la perdurante validità del titolo edilizio, salva l’eventuale sanzionabilità sotto altro profilo. La C.I.L.A. del 2019, inoltre, era stata dichiarata inefficace in ragione dell’esecutività del P.P.T.R. Regione Puglia, intervenuta però successivamente, ossia il 2 agosto 2013.
Il Collegio ha altresì rilevato l’insufficienza e l’astrattezza del richiamo ai vincoli ambientali e paesaggistici, formulato senza riferimento alla concreta fattispecie. Parimenti, il riferimento al rischio idrogeologico elevato e all’art. 13 delle relative N.T.A. è stato ritenuto non applicabile, non trattandosi di nuova costruzione.
In relazione alla decadenza della concessione demaniale, impugnata con i motivi aggiunti, il Tribunale ha escluso l’operatività della regola per cui alla demolizione e al ripristino sarebbe tenuto anche colui che abbia la disponibilità giuridico-fattuale del bene. Nel procedimento di decadenza, caratterizzato dalla prevalenza dell’aspetto soggettivo e sanzionatorio, il titolare del titolo deve coincidere con il responsabile dell’abuso, circostanza pacificamente non ricorrente nella fattispecie.
Ritenute le ulteriori questioni, ivi inclusa l’applicabilità del regime di proroga delle concessioni demaniali marittime, bisognose di approfondimento in sede di merito, il Collegio ha valorizzato l’interesse alla prosecuzione dell’attività stagionale svolta ininterrottamente dal 2012 e costituente fonte del reddito familiare, accogliendo l’istanza cautelare e fissando l’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
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