Doppia conforme e inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 13442 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. rende inammissibile il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. qualora la sentenza impugnata confermi quella di primo grado. Il ricorrente, per sottrarsi a tale sanzione, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che siano tra loro diverse. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operate dal giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il caso di travisamento della prova secondo i principi delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020 e n. 5792 del 2024.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva accolto la domanda di revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c., proposta dagli eredi di un soggetto creditore. La Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di plurime norme di legge in materia di prove e di onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo. La preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., applicabile in caso di doppia conforme, impedisce di ricorrere per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. a meno che il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni fattuali poste a base delle due sentenze di merito. Nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a riproporre le medesime doglianze già disattese dai giudici di merito, sollecitando una non consentita revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2697, 2702, 2703, 2727, 2729, 2740 e 2901 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha rilevato come le censure, pur formalmente denunciando un vizio di violazione di legge, fossero sostanzialmente volte a ottenere un riesame del merito. La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, e non quando la censura riguardi la valutazione delle prove proposte.
Il giudizio si è concluso con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle sanzioni previste dagli artt. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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