Revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria e restituzione del bene alla curatela (Cass. civ. Sez. I n. 23122 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira a ottenere l’inefficacia relativa dell’atto e a renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato. Essa costituisce strumento diverso, aggiuntivo e non sostitutivo rispetto all’opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 cod. civ. L’accoglimento della domanda revocatoria in materia fallimentare non comporta l’invalidità dell’atto né un effetto traslativo in favore della massa, ma il recupero del bene nell’orbita fallimentare, in vista della sua liquidazione concorsuale. La condanna alla restituzione del bene alla curatela è funzionale a reintegrare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. nei confronti dei soli creditori concorsuali. Solo quando l’assoggettabilità del bene all’esecuzione concorsuale diviene impossibile la reintegrazione si realizza in via sostitutiva per equivalente pecuniario.

Il Fatto

Il fallimento di una società conveniva in giudizio un’altra società affinché fosse dichiarato inefficace, ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., l’atto con cui la società poi fallita, nell’ambito di un’operazione di scissione societaria, aveva trasferito parte del suo patrimonio — fra cui parte di un capannone industriale — alla società convenuta. Domandava la restituzione di quanto trasferito o, in caso di impossibilità, il pagamento del corrispondente valore.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20016/2016, accoglieva la domanda e condannava la società convenuta alla restituzione dell’immobile. La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello con sentenza depositata il 3 gennaio 2023. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., contestando la stessa assoggettabilità a revocatoria dell’atto di scissione, in asserito contrasto con il sistema di garanzie dei diritti dei terzi previsto in materia. Il secondo mezzo assumeva che l’accoglimento della revocatoria non comporta l’invalidità dell’atto, ma solo la sua inefficacia, rendendo il bene assoggettabile unicamente all’esecuzione concorsuale, senza alcun effetto restitutorio o traslativo in favore della massa.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, facendo proprie le ragioni della proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Quanto al primo motivo, le osservazioni del ricorrente risultano già considerate e superate dalle pronunce che, conformemente a Corte Giust., 30/1/2020, in C-394/18, hanno sancito l’ammissibilità della revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, quale strumento concorrente rispetto all’opposizione ex art. 2503 cod. civ.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la condanna alla restituzione del bene non ne comporta il rientro nel patrimonio del debitore alienante, né un effetto traslativo in favore della massa, ma solo il suo assoggettamento alla procedura fallimentare, assimilabile a una procedura esecutiva collettiva. Lo scopo è reintegrare la garanzia ex art. 2740 cod. civ. nei confronti e limitatamente alla massa dei creditori concorsuali, rispetto al cui interesse il bene viene in considerazione soltanto per il suo valore.

La Corte ha quindi riaffermato che l’accoglimento della domanda revocatoria comporta il recupero del bene nell’orbita fallimentare, in vista della liquidazione concorsuale. Solo quando l’assoggettabilità all’esecuzione concorsuale diviene impossibile — perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori o perché la domanda è stata proposta dopo il fallimento del debitore convenuto — la reintegrazione si realizza in via sostitutiva per equivalente pecuniario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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