Controlli interni degli enti locali: adeguatezza del sistema e margini di potenziamento (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 189 del 29.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo esterno affidato alle Sezioni regionali della Corte dei conti ai sensi dell’art. 148 T.U.E.L. è volto ad accertare l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, non la loro piena conformità a un modello ottimale. Un sistema che preveda attività reportistica periodica infrannuale a comprova dei monitoraggi e una struttura di coordinamento in staff al Segretario generale è sostanzialmente adeguato, pur quando presenti margini di miglioramento. La mancata adozione, nel regolamento comunale, di disposizioni sul controllo degli organismi partecipati e il ricorso a tecniche di campionamento non probabilistiche integrano carenze sanabili e non un’ipotesi di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie rilevante ai fini dell’art. 148, comma 4, T.U.E.L. Gli spazi di potenziamento vanno perseguiti con le raccomandazioni e le misure di miglioramento indicate in motivazione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di un ente locale per gli anni 2021, 2022 e 2023, in attuazione dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000. L’ente ha trasmesso le relazioni-questionario previste dalle Linee guida della Sezione delle Autonomie, integrate in via istruttoria con ulteriori documenti e chiarimenti.

La precedente verifica, riferita all’anno 2019 e conclusa con deliberazione n. 3/2022/VSGC, aveva già riscontrato l’adeguatezza del sistema, con lievi criticità inerenti all’attuazione dei singoli controlli. La questione sottoposta alla Sezione attiene quindi alla conferma di quella valutazione sul triennio successivo e all’individuazione degli eventuali profili di miglioramento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 148 T.U.E.L., che impone la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni per il rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il controllo esterno copre il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. La Corte richiama le finalità individuate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, tra cui la verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente ha adottato un applicativo informatico che consente il campionamento casuale degli atti e la redazione di schede e report trimestrali. La Sezione prende atto del miglioramento, ma osserva che la selezione del campione non considera gli esiti dei controlli precedenti né le aree più esposte al rischio di irregolarità: ciò contrasta con l’art. 147-bis, comma 2, T.U.E.L., che richiede “motivate tecniche di campionamento” di natura probabilistico-statistica. Rileva inoltre che le verifiche non sono sempre tempestive rispetto al trimestre di riferimento, con conseguente impossibilità di adottare provvedimenti in autotutela.

Quanto al controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione dà atto del puntuale coinvolgimento degli organi e dei responsabili dei servizi, dell’assenza di misure di riequilibrio e dell’indicatore di tempestività dei pagamenti in miglioramento. Segnala comunque la necessità di un monitoraggio costante sui debiti fuori bilancio e sulla capacità di riscossione, aspetti già oggetto di rilievo nella deliberazione n. 62/2023/PRSE.

Il profilo di maggiore criticità riguarda il controllo sugli organismi partecipati: il regolamento comunale non contiene alcuna disposizione sul punto, carenza già evidenziata con la deliberazione n. 3/2022/VSGC. La Sezione raccomanda di adeguare il regolamento e di proseguire nella conciliazione dei debiti e crediti reciproci. Quanto al controllo strategico, la Corte prende atto del monitoraggio svolto e sollecita l’applicazione dei parametri di assorbimento delle risorse, degli standard di qualità e dell’impatto socio-economico dei programmi.

Sulla qualità dei servizi, la Sezione conferma l’apprezzabile sistema di rilevazione già riconosciuto, raccomandando il benchmarking con altre amministrazioni. In conclusione, la Corte accerta la sostanziale adeguatezza del sistema, nei limiti indicati in motivazione, e invita l’ente ad adottare le misure di miglioramento individuate, con riserva di verificarne gli esiti nelle prossime verifiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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