Revocatoria e concordato: interesse ad agire cade con la qualità di creditore (Cass. civ. Sez. I n. 16484 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto della qualità di creditore, accertato con giudicato sopravvenuto che abbia revocato il decreto ingiuntivo posto a fondamento della legittimazione, determina la carenza di legittimazione sostanziale e di interesse ad agire di chi impugni il decreto di omologazione del concordato preventivo. Tale difetto è rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno. La revoca del decreto ingiuntivo in esito all’opposizione comporta che sia la sentenza a definire il rapporto debito/credito, anche nel senso dell’insussistenza del diritto. La legittimazione all’esperimento dell’azione revocatoria, ai cui risultati si ancora l’interesse, presuppone pur sempre la qualità di creditore, intesa in senso lato come comprensiva della ragione o aspettativa.
Il Fatto
Il fallimento di una società di costruzioni chiese al Tribunale di Chieti di dichiarare il fallimento di una società immobiliare, vantando un credito di oltre un milione di euro portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. La richiesta fu respinta e il fallimento reclamò. Nelle more, l’istante promosse azione revocatoria della vendita di immobili della debitrice in favore di una società collegata, con atto trascritto nei pubblici registri immobiliari; la domanda fu accolta.
Nel frattempo la debitrice propose domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, depositando poi un piano che prevedeva la messa a disposizione dei creditori chirografari del ricavo netto della cessione degli immobili oggetto di revocatoria, mediante il rilascio di una procura a vendere in favore del liquidatore giudiziale. Nonostante il voto contrario del fallimento, il concordato fu omologato, l’opposizione respinta e la Corte d’appello dell’Aquila rigettò il reclamo. Contro il decreto il fallimento propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, richiamando Cass., sez. un., n. 27073/16: il decreto con cui il tribunale definisce il giudizio di omologazione ha carattere decisorio, è reclamabile ex art. 183, comma 1, l. fall. e pertanto il ricorso straordinario è proponibile avverso il provvedimento della corte d’appello che conclude il giudizio sul reclamo.
È invece inammissibile il controricorso del commissario giudiziale: nel giudizio di omologazione questi conserva la posizione di ausiliario del giudice e non diviene parte in senso sostanziale, essendo privo di specifici interessi da far valere e della legittimazione a ricorrere o a resistere davanti alla Corte, secondo Cass. n. 40483/21. Le relative voci di spesa sono compensate in ragione dell’esito del giudizio.
Nel merito, i primi due motivi — concernenti la violazione degli artt. 2902 e 2652, n. 5, c.c., degli artt. 45, 168 e 169 l. fall. e dell’art. 100 c.p.c., per la pretesa attitudine della procura irrevocabile a neutralizzare il vincolo derivante dalla trascrizione della domanda e per la possibilità di separare la somma corrispondente al credito dell’attore vittorioso in revocatoria — sono respinti per sopravvenuta carenza di legittimazione sostanziale e di interesse ad agire.
Il ricorrente non può più vantare la qualità di creditore: la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza pubblicata il 17 ottobre 2022 divenuta cosa giudicata, ha revocato il decreto ingiuntivo su cui il fallimento fondava la propria qualità di creditore. Tale difetto è rilevabile in ogni stato e grado, salvo il limite del giudicato interno, che non si è prodotto (Cass., sez. un., n. 2951/16; n. 41019/21). L’opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione esteso al merito del diritto; revocato il decreto, è la sentenza a definire il rapporto debito/credito anche nel senso dell’insussistenza (Cass., sez. un., n. 7448/93; n. 9839/21).
Neppure il fallimento può annoverarsi tra gli interessati alle vicende concorsuali, poiché la legittimazione all’azione revocatoria richiede pur sempre la qualità di creditore, intesa in senso lato (Cass. n. 4212/20), nella specie definitivamente esclusa. Il rigetto dei primi due motivi comporta l’assorbimento dei restanti. La Corte rigetta infine la domanda di condanna del curatore ex art. 94 c.p.c., non emergendo i gravi motivi richiesti (Cass., sez. un., n. 5398/88; n. 27475/19; n. 9203/20; n. 6866/22), e nega il raddoppio del contributo unificato in ragione della sopravvenienza.
Nota della Redazione
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