Revocatoria e credito litigioso nozione lata senza sospensione necessaria (Cass. civ. Sez. III n. 20629 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa e del credito litigioso, essendo irrilevante la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. Non è necessario un credito certo, liquido ed esigibile: basta una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, poiché l’azione non persegue scopi restitutori. La sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. non va disposta quando l’accertamento del credito sia oggetto di separato giudizio, poiché tale accertamento non costituisce l’antecedente logico-giuridico della pronuncia revocatoria. La dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo non è titolo esecutivo, essendo a tal fine necessario un titolo sull’esistenza del credito.
Il Fatto
Una banca in liquidazione coatta amministrativa, dopo avere promosso azione sociale di responsabilità verso gli ex consiglieri di amministrazione, chiese dichiararsi inefficaci, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., gli atti con cui un’ex consigliera aveva conferito a due società costituite con i figli le proprie quote di partecipazione in altre società, per valori dichiarati complessivamente superiori a due milioni di euro.
Il Tribunale rigettò la domanda per insussistenza del requisito soggettivo. La Corte d’appello, in riforma, dichiarò inefficaci i conferimenti e non legittimati passivamente i due figli. La ricorrente principale, con ricorso incidentale adesivo delle società, adì la Cassazione deducendo cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha affrontato anzitutto la questione della nozione di credito rilevante ai fini dell’art. 2901 cod. civ. La ricorrente sosteneva che l’orientamento consolidato, ammettendo la tutela revocatoria in presenza di una semplice aspettativa, violasse il dato normativo e comprimesse il diritto di proprietà tutelato dall’art. 42 Cost.
La Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 9440 del 2004, che, in una lettura estensiva dell’art. 2901 cod. civ., ha equiparato al credito sottoposto a condizione sospensiva la situazione del credito potenziale o eventuale, fino alla ricomprensione del credito litigioso quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria.
La giurisprudenza successiva ha ribadito che la nozione lata di credito prescinde dalla certezza del fondamento dei fatti costitutivi, coerentemente con la funzione dell’azione, che non ha scopi restitutori. La sentenza dichiarativa di inefficacia non è titolo sufficiente per l’esecuzione, essendo necessario un titolo sull’esistenza del credito, e la norma richiede comunque il requisito soggettivo, modulato secondo l’anteriorità o posteriorità dell’atto rispetto al sorgere del credito.
Quanto alla sospensione necessaria, la Corte ha confermato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 9440 del 2004: quando oggetto dell’azione revocatoria sia una res litigiosa, la definizione della controversia sul credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile, sicché non si configura il rischio di conflitto tra giudicati che giustifica l’art. 295 cod. proc. civ. La censura sulle spese di lite non scalfisce tali principi, che tutelano la ragionevole durata del processo.
La Corte ha poi dichiarato inammissibili il secondo motivo, per genericità e per non correlazione al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e il quarto e il quinto motivo. Quanto all’elemento soggettivo, i giudici di merito hanno accertato la conoscenza effettiva del pregiudizio e non la mera conoscibilità, valorizzando il bilancio chiuso in perdita, la proposta di azione di responsabilità e l’ispezione che aveva rilevato mancanze del consiglio di amministrazione. In tema di prova presuntiva, la Corte ha escluso il divieto delle presunzioni di secondo grado e ha ribadito i criteri di deduzione del vizio secondo le Sezioni Unite n. 1785 del 2018.
Nota della Redazione
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