Rottamazione-ter, estinzione del processo senza pagamento integrale (Cass. civ. Sez. V n. 20626 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni in l. n. 136 del 2018 (cd. “rottamazione-ter”), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato. Presuppone invece, ex lege, che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze. È sufficiente, inoltre, che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. L’inadempimento successivo al piano di rateazione non impedisce la declaratoria di estinzione e rileva solo sul piano della riscossione, determinando la perdita di efficacia della definizione quanto all’effetto sostanziale di estinzione del debito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emise nei confronti di una società un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica del valore dichiarato nelle bollette doganali, oltre a un avviso di irrogazione di sanzioni. Il presupposto era che la merce importata, cavi di acciaio semplice di provenienza cinese, non fosse stata correttamente classificata, con conseguente assoggettamento al dazio antidumping.
Il ricorso della contribuente fu rigettato in primo grado e l’appello confermato. La società propose quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nelle more del giudizio la contribuente presentò istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 119 del 2018, chiedendo il numero massimo di rate e assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. La Corte, dapprima con rinvio a nuovo ruolo per la calendarizzazione in pubblica udienza, poi con ulteriore differimento in attesa della scadenza del piano rateale, è tornata a decidere dopo che la stessa contribuente aveva documentato una proroga della rateazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via preliminare l’incidenza della procedura di rottamazione sul corso del giudizio, discostandosi dalla precedente conclusione espressa nella stessa vicenda con l’ordinanza n. 35923 del 2022, che aveva subordinato l’estinzione all’integrale versamento delle somme dovute.
La fattispecie delineata dall’art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 ha come elementi costitutivi la domanda di definizione del contribuente contenente l’impegno a rinunciare al giudizio e l’accoglimento dell’istanza da parte dell’agente della riscossione. Si tratta di una estinzione ex lege, distinta e autonoma rispetto alla rinunzia al giudizio e destinata a produrre i suoi effetti processuali a prescindere dalla rinnovazione della dichiarazione.
Sul piano letterale, la norma richiede la documentazione dei pagamenti effettuati, non anche che questi siano integrali. Il perfezionamento della definizione si identifica con l’accoglimento dell’istanza: la procedura amministrativa è completa, mentre il pagamento attiene all’adempimento. L’eventuale inadempimento determina, ai sensi del comma 14, la perdita di efficacia della definizione e il riavvio dell’attività di recupero, non la ripresa del giudizio.
La Corte conforta la lettura con argomenti sistematici e teleologici. L’interpretazione opposta trasformerebbe l’estinzione in una sospensione atipica del processo, protratta fino all’esaurimento di un piano rateale concordato altrove. Inoltre, il legislatore non ha mai ancorato alla integrale soddisfazione del debito l’esito del giudizio, come dimostrano l’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e l’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, che ammette l’immediata estinzione con il versamento della prima rata. Una diversa soluzione contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo e di certezza.
La decisione richiama le Sezioni Unite n. 19980 del 2014 e la giurisprudenza successiva in tema di rottamazione, tra cui Cass. n. 24083 del 2018 e Cass. n. 36431 del 2023: l’estinzione non fa passare in cosa giudicata la sentenza impugnata e il successivo inadempimento è apprezzato solo sul piano della riscossione. La declaratoria di estinzione, infine, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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