Il mancato esame delle osservazioni alla CTU in comparsa conclusionale determina nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 22662 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata prospettazione al consulente tecnico d’ufficio di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello, ove esse non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. L’omissione integrale, da parte del giudice di merito, dell’esame delle osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio, pur specifiche e riprodotte nel motivo di ricorso, determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., configurandosi un vizio di motivazione che compromette le facoltà difensive della parte e si traduce in violazione del principio del contraddittorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila aveva respinto l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione proposta dai proprietari di terreni acquisiti dal Comune per la realizzazione dei moduli abitativi post-sisma 2009. Il giudice territoriale, richiamando la speciale disciplina dell’art. 2, comma 6, d.l. n. 39/2009, convertito con legge n. 77/2009, aveva quantificato l’indennità sulla base delle destinazioni urbanistiche antecedenti il 6 aprile 2009, secondo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
Gli espropriati hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per omessa motivazione sulle osservazioni critiche mosse all’elaborato peritale, formulate prima con note del consulente di parte e poi nella comparsa conclusionale, con richiesta di rinnovo delle operazioni peritali ai sensi dell’art. 196 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato distintamente i profili di doglianza. Quanto al dedotto difetto di motivazione, ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva espressamente preso posizione sulle osservazioni, sia pure giungendo a un giudizio di inammissibilità per la loro tardività. Sotto il profilo del mancato rispetto del termine per il deposito della bozza di perizia, ha rilevato che l’ipotetico vizio avrebbe dovuto essere eccepito come causa di nullità della consulenza nella prima difesa utile, onere non assolto dai ricorrenti.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte territoriale aveva ritenuto tardive le osservazioni formulate in comparsa conclusionale, affermando che le conclusioni del consulente non erano state osservate dal consulente di parte. Tale conclusione è stata ritenuta erronea: la mancata prospettazione al consulente di osservazioni critiche non preclude alla parte di sollevarle nel successivo corso del giudizio, anche in comparsa conclusionale, salvo che integrino eccezioni di nullità relative al procedimento peritale. La Corte richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 5624 del 2022 e ribadito da successive pronunce.
L’omissione di qualsivoglia esame delle osservazioni, pur specifiche e riprodotte nel ricorso, ha determinato la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., integrando un vizio di motivazione idoneo a rendere nulla la sentenza. La compromissione delle facoltà difensive rileva in sé e per sé, al di là dell’effettivo contenuto delle difese, traducendosi in violazione del principio del contraddittorio, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 36596 del 2021. Compito del giudice del rinvio sarà valutare la pertinenza e la fondatezza delle osservazioni mosse all’elaborato peritale.
L’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento degli altri motivi e la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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